Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Milano, in qualità del giudice del lavoro, riteneva affetto da nullità il patto di non concorrenza accluso ad un contratto di assunzione, in cui il corrispettivo veniva erogato in costanza di rapporto, senza un minimo garantito.
In particolare, a fronte di un impegno alla non concorrenza per 20 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, veniva riconosciuto al lavoratore interessato un corrispettivo di 10.000 Euro da erogarsi in due rate semestrali posticipate all'anno per 3 anni. E, in caso di cessazione del rapporto prima del triennio (come è avvenuto), al lavoratore non sarebbe spettato l'intero corrispettivo bensì l'importo (non determinabile né determinato) collegato alla durata del rapporto di lavoro. Per l'effetto della nullità, il Tribunale condannava il lavoratore alla restituzione di quanto percepito in costanza di rapporto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza.
La Corte d'Appello territorialmente competente successivamente adita confermava la sentenza di primo grado, dichiarando nullo il patto in questione per indeterminatezza ed indeterminabilità del corrispettivo riconosciuto al lavoratore. La società impugnava in cassazione la decisione affidandosi ad otto motivi a cui resisteva con controricorso il lavoratore.
L'ordinanza della Cassazione
La Corte di Cassazione, richiam...
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