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lunedì 21/11/2022 • 12:13

Fisco Distacco del personale

Le indennità di soggiorno agli esperti nazionali non sono esenti IRPEF

Le indennità di soggiorno pagate dalla Regione al proprio dipendente distaccato presso la Commissione europea in qualità di esperto nazionale, non sono esenti da IRPEF in quanto non incidono sul bilancio dell’Unione, pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Con la risposta del 18 novembre 2022 n. 559, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte ad un esperto nazionale in distacco (END) dall'amministrazione pubblica di appartenenza.

Nel dettaglio, la  Regione  istante rappresenta  di  dover  erogare  al  proprio  dipendente distaccato la retribuzione fissa e continuativa e le seguenti indennità:

  • indennità  di  soggiorno  giornaliera,  calcolata  sui  giorni  di  calendario civile compresi nel periodo di distacco;
  • indennità  mensile  supplementare  proporzionata  alla  distanza  dal  luogo  d'origine, calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella  di distacco.

A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se le suddette indennità sono esenti da IRPEF o concorrono alla  formazione  del  reddito  di lavoro  dipendente ai  sensi  dell'art.  51 c. 8 DPR 917/86 secondo cui gli assegni di  sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che, dal punto di vista nazionale, secondo il criterio di onnicomprensività (di cui all'art. 51 DPR 917/86) tutte le somme e tutti i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ma sono previste alcune deroghe: difatti, secondo l'art. 51 c. 8 DPR 917/86 gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%.

Dal punto di vista internazionale, invece, la Commissione europea precisa che le indennità di mantenimento versati agli END dalle amministrazioni non sono considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione. Mentre, secondo il TFUE i funzionari e gli altri agenti UE sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate precisa che le indennità di soggiorno pagate al dipendente distaccato sono totalmente a carico dell'amministrazione pubblica italiana e, pertanto, non incidono in alcun modo sul bilancio dell'Unione.

Al riguardo, secondo l'Agenzia delle Entrate, in assenza di una specifica disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva internazionale dei singoli Stati membri sugli emolumenti  erogati  agli  END  senza  alcun  contributo  da  parte  della  Commissione  europea,  le indennità di soggiorno in questione devono essere assoggettate ad imposizione nel nostro  Paese  ai  sensi  della  vigente  normativa  italiana.  Pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% (art.  51 c. 8 DPR 917/86).

Fonte: Risp. AE 18 novembre 2022 n. 559

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