lunedì 21/11/2022 • 12:13
Le indennità di soggiorno pagate dalla Regione al proprio dipendente distaccato presso la Commissione europea in qualità di esperto nazionale, non sono esenti da IRPEF in quanto non incidono sul bilancio dell’Unione, pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50%.
redazione Memento
Con la risposta del 18 novembre 2022 n. 559, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle indennità di soggiorno corrisposte ad un esperto nazionale in distacco (END) dall'amministrazione pubblica di appartenenza. Nel dettaglio, la Regione istante rappresenta di dover erogare al proprio dipendente distaccato la retribuzione fissa e continuativa e le seguenti indennità: indennità di soggiorno giornaliera, calcolata sui giorni di calendario civile compresi nel periodo di distacco; indennità mensile supplementare proporzionata alla distanza dal luogo d'origine, calcolata sulla base della distanza in chilometri tra la sede di origine e quella di distacco. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se le suddette indennità sono esenti da IRPEF o concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 c. 8 DPR 917/86 secondo cui gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che, dal punto di vista nazionale, secondo il criterio di onnicomprensività (di cui all'art. 51 DPR 917/86) tutte le somme e tutti i valori che il dipendente percepisce, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ma sono previste alcune deroghe: difatti, secondo l'art. 51 c. 8 DPR 917/86 gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50%. Dal punto di vista internazionale, invece, la Commissione europea precisa che le indennità di mantenimento versati agli END dalle amministrazioni non sono considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione. Mentre, secondo il TFUE i funzionari e gli altri agenti UE sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione. Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle Entrate precisa che le indennità di soggiorno pagate al dipendente distaccato sono totalmente a carico dell'amministrazione pubblica italiana e, pertanto, non incidono in alcun modo sul bilancio dell'Unione. Al riguardo, secondo l'Agenzia delle Entrate, in assenza di una specifica disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva internazionale dei singoli Stati membri sugli emolumenti erogati agli END senza alcun contributo da parte della Commissione europea, le indennità di soggiorno in questione devono essere assoggettate ad imposizione nel nostro Paese ai sensi della vigente normativa italiana. Pertanto, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% (art. 51 c. 8 DPR 917/86). Fonte: Risp. AE 18 novembre 2022 n. 559
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