In sede di risposta a interpello, l'Agenzia delle Entrate si è occupata del coretto inquadramento IVA delle cessioni di apparecchi di ortopedia nonché di ausili e sussidi tecnici e informatici, definendo l'aliquota applicabile.
Il caso di specie ha ad oggetto i beni ceduti da una società dedita alla distribuzione e commercializzazione di prodotti, macchinari e attrezzature medicali per conto di produttori italiani ed esteri. L'impresa opera, tra gli altri, anche nel settore della robotica riabilitativa e ha nel catalogo, tra il resto, prodotti quali sistemi robotici per la riabilitazione degli arti inferiori, delle dita della mano, degli arti superiori, per la riabilitazione cognitiva nonché l'esoscheletro per gli arti superiori e inferiori. Proprio in relazione a tali beni, chiede alle Entrate di individuare la corretta aliquota IVA da applicare in fase di cessione. Il parere del Fisco evidenzia come il numero 30) della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, prevede l'aliquota IVA ridotta al 4% per le cessioni di beni compresi nella voce doganale 90.19 della Tariffa in vigore al 31 dicembre 1987, che corrisponde all'attuale voce 90.21 della Nomenclatura Combinata, comprendente, tra il resto, gli apparecchi di ortopedia, gli oggetti e gli apparecchi per fratture, gli oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o una infermità. La previsione opera un espresso richiamo ai beni ricompresi nella voce doganale 90.19 (attuale voce doganale 90.21), con la conseguenza che solo i beni riconducibili alla citata voce doganale possono beneficiare dell'aliquota agevolata. Al riguardo, le Entrate hanno già chiarito in passato che la qualificazione degli apparecchi in argomento quali ''dispositivi medici'' (e cioè, qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, ecc.), non è di per sé sufficiente per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta. Occorre, quindi, verificare che gli stessi siano ricompresi fra i beni espressamente indicati nel numero 30) della citata Tabella e, più precisamente, se gli stessi sono da ricondurre nella vigente vice doganale 90.21.
La medesima aliquota del 4% è poi prevista dal successivo n. 41-quater della Tabella per le cessioni di beni non vincolati alla classificazione doganale quali «protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti».
Sulla base di tale quadro normativo, l'Agenzia, in relazione al caso di specie, ha dato il via libera all'applicazione dell'aliquota agevolata in relazione ai sistemi robotici per la locomozione, ai dispositivi per la riabilitazione sia motoria che cognitiva nonché all'esoscheletro per gli arti superiori e inferiori.
Fonte: Risp. AE 18 novembre 2022 n. 564