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lunedì 21/11/2022 • 06:00

Finanziamenti Dall’Agenzia delle Entrate

Contributo a fondo perduto per ristoranti, bar, piscine e catering: istanze dal 22 novembre al 6 dicembre

Con provvedimento direttoriale Prot. n. 423342/2022 l'Agenzia delle Entrate prevede un contributo a fondo perduto a favore di titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'articolo 1-ter, comma 2-bis, del DL n. 73/2021 ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese operanti nei settori particolarmente danneggiati individuati dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2: trattasi nella sostanza dei titolari di ristoranti, bar, piscine, attività di catering e di organizzazione di cerimonie. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021 sono stati determinati i soggetti beneficiari e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Condizioni per la spettanza del contributo

Il contributo spetta se le imprese esercitano come attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972, una di quelle individuate dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e hanno subito nell'anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita Iva rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio.

L'aiuto non può essere erogato ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del DLgs n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni o che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

L'aiuto non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi secondo la seguente ripartizione delle risorse:

  • per il 70%, in egual misura a tutti i soggetti che hanno validamente presentato istanza per il contributo;
  • in aggiunta il 20% delle risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese beneficiarie che nell'anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 14.400 mila euro;
  • il restante 10% è ripartito, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, per le imprese con un ammontare di ricavi superiori a 1 milione di euro. L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all'ammontare di aiuti concessi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 e successive modifiche ed integrazioni indicato dal soggetto richiedente nell'Istanza.

Qualora l'ammontare del contributo spettante, calcolato secondo le predette modalità, sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all'Agenzia delle entrate l'autocertificazione di regolarità antimafia (modello da pubblicarsi nel sito internet della stessa Agenzia) firmata digitalmente dal soggetto richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Con il provvedimento in commento sono definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto decreto. L'Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente. L'erogazione dei contributi di importo superiore a 150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della autocertificazione di regolarità antimafia.

Contenuto dell'istanza

L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in commento contiene le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;
  • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;
  • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;  la dichiarazione di non essere un soggetto destinatario di sanzioni interdittive o che si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche;
  • la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;
  • l'attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e attivo alla data di presentazione dell'istanza;
  • la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti;
  • l'indicazione che i ricavi o compensi dell'anno 2019 sono inferiori o uguali a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o superiori a 1 milione di euro;
  • l'attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell'anno 2021 di almeno il 40% rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di almeno il 40% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA;  l'attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l'anno solare;
  • l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;
  • il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissionetelematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;
  • la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

Modalità di trasmissione dell'istanza

L'istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell'area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell'Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.  La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate e l'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario.

A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti: la ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente all'accoglimento dell'Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'istanza.

Termini di presentazione

La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22 novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022: in caso di errore, nello stesso periodo è possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate.

Si rileva che è possibile presentare entro il citato termine del 6 dicembre una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Qualora dai controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede al recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni dal 100 al 200% ex articolo 13, comma 5 del DLgs n. 471/1997, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti al tasso del 4% annuo ex articolo 20 del DPR n. 602/1973.

Fonte: Provv. AE 18 novembre 2022 n. 423342

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