sabato 19/11/2022 • 07:01
Secondo la Corte d’appello di Brescia (sentenza 148/2022) il termine di decadenza introdotto dall’articolo 7, comma 3, del Dlgs 148/2015 per il recupero delle somme anticipate dalle aziende ai lavoratori a titolo di integrazioni salariali, non ha valenza assoluta, ma circoscritta alla sola possibilità di «avvalersi delle procedure semplificate appositamente predisposte dall’Inps». La decadenza, quindi, non si estende al diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme anticipate e, conseguentemente, non incide sul diritto di credito vantato dall’azienda nei confronti dell’istituto di previdenza.
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