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L'aliquota IVA applicabile all'integratore alimentare è del 10% se mantiene in buona salute, come nei casi sottoposti recentemente all'attenzione del Fisco. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che i cosiddetti integratori  alimentari  non  beneficiano  di  per  sé  dell'aliquota IVA ridotta perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta va quindi riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico  reso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne analizza la  relativa composizione.

In un caso, l'Agenzia era stata chiamata a fornire un parere circa un integratore a base di ananas, inulina, LCarnitina, cromo; in un altro, in merito un  integratore  alimentare  a  base  di  acido  gamma­aminobutirrico  e  vitamina  B6; un terzo integratore, infine, era a base di biotina, minerali ed estratti vegetali, per migliorare il benessere di unghie e capelli. In tutti e tre i casi, le società chiedevano se le cessioni dei suddetti prodotti siano soggette all'aliquota Iva del 10%.

Secondo il Fisco, “ è prassi di questa Agenzia riconoscere l'aliquota agevolata IVA agli integratori alimentari solo se riconducibili ­ in base al parere dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ­ ai prodotti  indicati nella citata Tabella A, parti II, II­bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono le aliquote del 4, del 5 o del 10 per cento”.

FONTE: Risp. AE 18 novembre 2022 n. 561

FONTE: Risp. AE 18 novembre 2022 n. 562

FONTE: Risp. AE 18 novembre 2022 n. 563

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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