Per i lavoratori cosiddetti “fragili” è stato previsto, in presenza di specifici requisiti, il riconoscimento di un'indennità una tantum in misura pari a 1.000 euro per l'anno 2022.
Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa, per espressa previsione normativa.
Chi può richiedere l'indennità?
La Legge 234/2021 ha previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato - aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'art. 26, c. 2, DL 18/2020, conv. in legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia – sono destinatari di un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022.
Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli operai del settore industria, degli operai e impiegati del settore terziario e servizi nonché dei lavoratori dell'agricoltura, dello spettacolo e dei marittimi. Così come ribadito dall'INPS, nella circolare n. 96 del 5 agosto 2022, il trattamento economico del bonus ai...
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