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lunedì 21/11/2022 • 06:00

Lavoro In scadenza

Lavoratori fragili: entro il 30 novembre le domande per il bonus 1000 euro

Entro il 30 novembre 2022 i lavoratori fragili possono richiedere l'indennità prevista dalla Legge di Bilancio 2022. Il legislatore ha previsto per questi soggetti, in presenza di specifici requisiti, il riconoscimento di un'indennità una tantumin misura pari a 1.000 euro per l'anno 2022.

di Simone Cagliano - Consulente del Lavoro

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Per i lavoratori cosiddetti “fragili” è stato previsto, in presenza di specifici requisiti, il riconoscimento di un'indennità una tantum in misura pari a 1.000 euro per l'anno 2022.

Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR, e non è riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa, per espressa previsione normativa.

Chi può richiedere l'indennità?

La Legge 234/2021 ha previsto che i lavoratori dipendenti del settore privato - aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'art. 26, c. 2, DL 18/2020, conv. in legge 27/2020, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalità agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia – sono destinatari di un'indennità una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022.

Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, degli operai del settore industria, degli operai e impiegati del settore terziario e servizi nonché dei lavoratori dell'agricoltura, dello spettacolo e dei marittimi. Così come ribadito dall'INPS, nella circolare n. 96 del 5 agosto 2022, il trattamento economico del bonus ai lavoratori fragili non è, invece, riconosciuto ai collaboratori familiari (colf e badanti), agli impiegati dell'industria, ai quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/95).

Quali sono i requisiti da possedere?

L'INPS, con la circolare n. 96/2022, ha ribadito che il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:

  • essere stato nel corso del 2021 lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell'INPS;
  • avere presentato nell'anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti all'art. 26, c. 2, DL 18/2020, conv. in legge 27/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
  • non avere reso nell'anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
  • avere raggiunto nell'anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda. Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, l'Istituto previdenziale ha precisato che ai fini del computo del periodo massimo indennizzabile di malattia - calcolato sulla base della normativa vigente per ogni tipologia di lavoratore - vengono considerate sia le giornate di malattia afferenti all'art. 26, c. 2, DL 18/2020, conv. in legge 27/2020, sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso.

Si rammenta, infine, che in sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione ai sensi degli articoli 48,73 e 76 del DPR 445/2000.

Come presentare la domanda?

Premesso che l'indennità può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell'ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro, la presentazione della domanda va effettuata on-line attraverso il servizio dedicato accedendo al portale web dell'INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi dell'Istituto sono attualmente le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l'indennità può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato oppure per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato. Sul tema, si ricorda che, con il messaggio n. 3106 del 8 agosto 2022, l'INPS ha precisato che all'interno del servizio per la presentazione della domanda, sono disponibili le seguenti funzionalità:

  • Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
  • Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie per l'invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l'acquisizione parziale della domanda dando la possibilità all'utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di confermarla definitivamente;
  • Annullamento domande: la funzione consente l'annullamento della domanda già inviata/protocollata;
  • Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate all'Istituto;
  • Manuale utente.

Inoltre, per l'inserimento della domanda, il richiedente dovrà fornire le informazioni contenute nelle seguenti sezioni:

  • Dati anagrafici, Residenza, Contatti personali;
  • Dichiarazioni: In questa sezione devono essere rese, oltre alla dichiarazione di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa vigente per richiedere la prestazione, quelle relative alla posizione lavorativa prevalente nel 2021;
  • Informazioni per l'accredito del pagamento: Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull'IBAN indicato dal richiedente. Per essere validato, l'IBAN deve essere intestato o cointestato al richiedente. Nel caso di richiesta di accredito su IBAN Area SEPA (extra Italia) il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria se non già prodotto all'INPS in occasione di precedenti richieste di pagamento.

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