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sabato 19/11/2022 • 06:00

Lavoro False timbrature in azienda

Licenziabile il dipendente per falsa attestazione della presenza in servizio

La Cassazione, con la sentenza n. 32611 del 4 novembre 2022, ha considerato legittimo il licenziamento disciplinare intimato ad una dipendente quale conseguenza della “falsa attestazione della presenza in servizio”. Ciò, sulla base di determinate risultanze di videoriprese, pedinamenti e dati rilevati dai badge.

di Elena Cannone - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Nella fattispecie in esame un Comune siciliano licenziava una propria dipendente per aver effettuato, tramite colleghi compiacenti, false timbrature e per avere ricambiato in alcune occasioni il “favore”. La lavoratrice impugnava il licenziamento intimatole presso il Tribunale competente, il quale lo dichiarava legittimo “per falsa attestazione della presenza in servizio”. Avverso detta decisione la lavoratrice proponeva reclamo ex art. 1, co. 58 e ss, della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero). La Corte d'appello adita, nel formulare la sua decisione, prendeva in considerazione quanto emerso dall'ordinanza del GIP che, nell'indagine penale avviata parallelamente, aveva disposto la misura cautelare nei confronti della lavoratrice. Ciò, con particolare riferimento alle videoriprese, ai pedinamenti della polizia giudiziaria ed ai dati relativi ai badge di cui nella medesima si dava atto. Ad avviso della Corte d'appello dall'ordinanza risultavano vari eventi di timbratura in entrata e in uscita da parte dei colleghi della lavoratrice. In particolare, dall'ordinanza in questione emergeva che i colleghi utilizzavano il badge che lei lasciava sul marcatempo, entrando e uscendo ad orari diversi da quelli effettivi. E, in questo ambito, la Corte distrettuale considerava irrilevanti le giustificazioni rese dalla lavoratrice rispetto ad una delle varie giornate contestatele. Giustific...

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