mercoledì 23/11/2022 • 06:00
Con il Comunicato del 16 novembre 2022, relativo alla fatturazione elettronica europea negli appalti pubblici, l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato l’ultimo aggiornamento del documento “Regole tecniche” (versione 2.2.) con le modalità applicative italiane, a seguito del rilascio della “Autumn Release” della norma UE EN16931-1:2017.
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Le regole della fatturazione elettronica negli appalti pubblici
Il D.Lgs. 148/2018 ha introdotto l'obbligo per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori, a decorrere dal 18 aprile 2019, di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche (ad eccezione di alcune tipologie di contratti pubblici) con le modalità conformi allo standard europeo UE EN16931-1:2017 sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici di cui alla Dir. 2015/44/UE del 16 aprile 2014.
Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di ricezione ed elaborazione decorre, invece, dal 18 aprile 2020.
La norma indicata, unitamente al Provv. AE 18 aprile 2019 n. 99370, ha integrato nell'ordinamento italiano la disciplina UE (standard EN 16931:1-2017), in merito alla gestione delle fatture elettroniche negli appalti pubblici.
Il decreto, in particolare, recepisce le regole tecniche dello standard europeo (individuate dalla Decisione Commissione UE 16 ottobre 2017 n. 1870) integrandole con la disciplina tecnica nazionale, evidenziando inoltre (come già fatto nella Dir. 2015/44/UE) che le disposizioni del decreto non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni unionali in materia di IVA (Dir. 2006/112/UE).
L'aggiornamento da ultimo pubblicato dall'Agenzia delle Entrate contiene le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (CIUS - Core Invoice Usage Specification) e le modalità applicative per la fatturazione elettronica nell'ambito degli appalti pubblici, insieme all'indicazione delle regole del processo di ricezione, controllo ed inoltro delle fatture in formato UBL (Universal Business Language) o CII (Cross Industry Invoice) provenienti dall'estero (Cross Border) e quelle di una fattura in formato UBL personalizzato Italia all'interno del territorio nazionale (Domestic).
Si ricorda, al riguardo, che le specifiche in oggetto derivano dalle “Specifiche delle regole tecniche” contenute nell'Allegato B del DM 3 aprile 2013 n. 55, che contiene le disposizioni per la ricezione delle fatture elettroniche, la cui disciplina è integrata dalle regole previste dal D.Lgs. 148/2018.
Riguardo l'utilizzo dei canali di trasmissione dei file contenenti le fatture in formato UBL e CII e dei rispettivi messaggi di ricevuta e di notifica, la trasmissione con lo SDI (Sistema di Interscambio) di una fattura elettronica, predisposta nel rispetto delle regole semantiche e sintattiche descritte a livello UE, avviene attraverso una delle modalità disciplinate nelle Specifiche SDI:
Il SDI procede poi all'elaborazione del file attraverso:
Il D.Lgs. 148/2018 prevede che le disposizioni in materia di fatturazione elettronica si applicano alle Amministrazioni aggiudicatrici ed agli Enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione, alle amministrazioni pubbliche o agli enti e i soggetti indicati come tali a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Si ricorda inoltre che con l'art. 1 c. 209 L. 244/2007 è stato introdotto l'obbligo di invio elettronico delle fatture alla PA e con il successivo DM 3 aprile 2013 n. 55 è stata data attuazione al detto obbligo di emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione delle medesime in forma elettronica nei rapporti economici tra la PA ed i fornitori, non potendo più i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti di previdenza, a partire dal 6 giugno 2014 (e dal 31 marzo 2015 tutte le altre Amministrazioni pubbliche e locali), accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea.
Quanto alla Dir. 2015/44/UE, questa individua uno standard europeo stabilendo gli elementi minimi obbligatori che tale fattura elettronica deve necessariamente contenere per potere essere accettata dal sistema di trasmissione.
Il fine della direttiva citata, a fronte di soluzioni tecniche differenti da parte di ogni singolo Stato membro in tema di fatturazione elettronica, è quello di definire gli elementi di base che una fattura elettronica deve sempre contenere, evitando la non interoperabilità delle singole soluzioni adottate dagli Stati che comporta un grado eccessivo di complessità e costi operativi aggiuntivi per gli operatori economici che utilizzano la fatturazione elettronica nell'UE.
A questi, infatti, negli appalti transfrontalieri, viene richiesto volta per volta di adeguarsi ad una nuova e differente norma di fatturazione elettronica per ogni accesso in un nuovo mercato, ciò costituendo un evidente ostacolo all'ingresso nel medesimo nonché un impedimento al commercio.
L'interoperabilità, finalizzata ad individuare sistemi di fatturazione elettronica pratici, di facile uso, flessibili ed efficienti in termini di costi per le imprese, si articola su tre distinti livelli:
I formati standard europei sono stati individuati (nel numero di sette specifiche), in seno al CEN (Comitato Europeo di Normazione, del quale fa parte anche UNI, l'Ente Italiano di Normazione), dal CEN/TC 434, quale organismo interno al primo e che si occupa di sviluppare detti standard nel campo della fatturazione elettronica.
Delle sette specifiche di standard, in particolare, la prima EN 16931-1:2017 individua i requisiti da applicare alla fattura elettronica (emissione e consegna delle fatture, convalida del documento), la seconda, invece, CEN/TS 16931-2:2017 (v. la Decisione Commissione UE 16 ottobre 2017 n. 1870) individua le specifiche sintassi (il linguaggio leggibile da una macchina usato per rappresentare gli elementi dei dati contenuti in una fattura elettronica) da utilizzare per descrivere correttamente il modello semantico dei dati (serie strutturata di termini e significati che specificano gli elementi essenziali di una fattura elettronica) Core Invoice Model determinato nella norma EN16931-1:2017.
Le specifiche modalità di utilizzo delle sintassi, nel territorio italiano, sono state recepite e definite dalla Regole tecniche CIUS contenute nel più volte richiamato Provv. AE 18 aprile 2019 n. 99370.
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