martedì 22/11/2022 • 06:00
La Cassazione, nella pronuncia 3 novembre 2022 n. 32369, precisa che se la fattura non è redatta in conformità all’art. 21 DPR 633/1972, l’Ufficio dovrà comunque riconoscere la detrazione IVA se il contribuente fornisca ulteriore documentazione integrativa.
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Se la fattura risulta irregolare, in quanto non redatta in conformità ai requisiti prescritti dall'art. 21 DPR 633/1972, verrà meno la presunzione di veridicità siccome quanto rappresentato la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini della detrazione IVA (Cass. 9912/2020). Ma il Fisco, in caso di genericità del documento fiscale, dovrà tener conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni forniti dal soggetto passivo. Cosicché la fattura generica (quindi irregolare) impedisce la detrazione IVA a meno che il contribuente non supplisca a ciò fornendo altri documenti all'Ufficio. Detrazione IVA e fattura: il punto della CGUE La Corte di Giustizia (Barlis 06 – Investimentos Imobiliàrios e Turìsticos SA, C-516/14, sentenza del 15 settembre 2016), nell'esaminare le condizioni formali di esercizio del diritto di detrazione dell'imposta, ha considerato che la normativa unionale prescriva l'obbligatorietà dell'indicazione dell'entità e della natura dei servizi forniti (art. 226, p. 6, Direttiva IVA 2006/112/CE), nonché della specificazione della data (art. 226, p. 7), in cui è effettuata o ultimata la prestazione di servizi. Tutto ciò al fine di cons...
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