sabato 19/11/2022 • 06:00
Il decreto 11 ottobre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, ha stabilito, per l'anno 2022, i requisiti di accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del “Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi”, istituito nello stato di previsione dello stesso Ministero.
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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto 11 ottobre 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), recante i criteri di ripartizione delle risorse, per l'anno 2022, del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi, istituito nello stato di previsione dello stesso MEF dall'art. 9, c. 9, del DL 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014.
Nello specifico, il suddetto decreto, stabilisce, per l'anno 2022, i requisiti d'accesso e le modalità di ripartizione delle risorse del sopra citato Fondo. Le risorse di quest'ultimo, infatti, sono destinate a finanziare le attività svolte dai soggetti aggregatori, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente. Gli organi deputati alla vigilanza ed al controllo sul soggetto aggregatore, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ad esso applicabili, verificano il corretto utilizzo delle predette risorse.
Soggetti aggregatori
Per completezza e per una maggiore comprensione delle disposizioni contenute nel decreto del MEF in commento, è opportuno ricordare che, l'art. 9, c. 1, del DL 66/2014, nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha istituito l'elenco dei soggetti aggregatori, di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita.
Successivamente, con delibera ANAC n. 643 del 22 settembre 2021, è stato aggiornato l'elenco degli stessi: sono stati accreditati 32 soggetti (tra cui Consip), 19 centrali di committenza regionali, 2 Province Autonome, 8 Città metropolitane e 2 Province.
Requisiti di accesso al Fondo per il 2022
Secondo quanto stabilito dall'art. 2 del decreto del MEF in esame, avranno accesso al Fondo, nell'anno 2022, i soggetti aggregatori iscritti nell'elenco che svolgono attività di centralizzazione della domanda ed aggregazione degli acquisti di beni e servizi (soggetti aggregatori) che:
-abbiano fornito un contributo operativo nelle attività propedeutiche a garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento all'analisi della spesa oggetto dei programmi di razionalizzazione, alla trasmissione e tempestivo aggiornamento, mediante l'alimentazione della sezione dedicata ai soggetti aggregatori del portale www.acquistinretepa.it della pianificazione delle iniziative relative alle categorie merceologiche individuate con il DPCM 11 luglio 2018, alla partecipazione ai tavoli istituzionali, ai gruppi di lavoro ed ai sottogruppi operativi istituiti dal Comitato guida, nonché alle attività del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori;
-abbiano rispettato le indicazioni del Comitato guida, fornite attraverso apposite linee guida, ovvero abbiano trasmesso allo stesso una preventiva comunicazione per motivare specificatamente il mancato rispetto delle predette linee guida, sulla quale il Comitato medesimo può esprimere proprie osservazioni;
-soddisfino uno o più dei requisiti di seguito indicati:
Metodi di assegnazione delle risorse e modalità di accesso al Fondo
Le risorse del Fondo sono ripartite per ciascuno dei requisiti elencati nel precedente paragrafo al punto iii), in “Quote requisito”, secondo le percentuali di cui alla Tabella 1 dell'allegato A al decreto. Nell'ambito di detta “Quota requisito”, il singolo soggetto aggregatore potrà accedere ad una quota massima detta “Quota di riferimento”.
L'importo effettivamente assegnato al soggetto aggregatore (Quota assegnata), è calcolato sulla base della “Quota di riferimento” e del risultato della prestazione.
A tal proposito, l'art. 3 del decreto, indica in maniera analitica le modalità di calcolo della Quota assegnata per i requisiti elencati in precedenza, di cui all'art. 2, c. 1, punto iii).
Nel conteggio delle iniziative utili ai fini della ripartizione del Fondo per l'anno di riferimento sono, invece, escluse:
Per quanto concerne, invece, le modalità per accedere al Fondo in questione, il soggetto aggregatore dovrà inviare, entro il 31 gennaio 2023, all'indirizzo PEC soggettiaggregatori@pec.mef.gov.it, un'istanza firmata digitalmente, conforme ai modelli che saranno pubblicati all'interno dell'apposita sezione «soggetti aggregatori» del portale www.acquistinretepa.it.
Modalità di trasferimento degli importi del Fondo
A fronte dell'istanza summenzionata, il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, provvederà alla verifica dei requisiti e dei dati descritti in precedenza.
Al termine della predetta istruttoria, il suddetto Dipartimento adotterà la determinazione finale di ripartizione del Fondo, indicando i soggetti aggregatori che vi hanno accesso e la relativa “Quota assegnata”. Lo stesso procederà, quindi, al trasferimento dell'importo dovuto al soggetto aggregatore richiedente.
Sempre il Dipartimento, infine, provvederà alla pubblicazione, all'interno dell'apposita sezione “soggetti aggregatori” del portale www.acquistinretepa.it, dell'esito della verifica dei requisiti, nonché degli importi del Fondo trasferiti ai singoli soggetti aggregatori richiedenti.
Fonte: DM MEF 11 ottobre 2022 (GU 17 novembre 2022 n. 269)
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