venerdì 25/11/2022 • 06:00
Si riportano, in tema di transfer pricing, tutti gli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che intendono aderire al regime degli oneri documentali.
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In coincidenza della scadenza per l'invio della dichiarazione dei redditi (30 novembre), si rammentano gli adempimenti connessi alla predisposizione della documentazione di transfer pricing, per i contribuenti che intendessero aderire al c.d. regime degli oneri documentali (anche comunemente indicato come regime di penalty protection).
Come noto, tale regime (introdotto dall'art. 26 DL 78/2010 conv. in L. 122/2010, che ha inserito il nuovo c. 2-ter (ora c. 6) nell'art. 1 D.Lgs. 471/97) dispone, in sintesi, la disapplicazione delle sanzioni amministrative ordinariamente applicabili in caso di infedele dichiarazione per i casi in cui, anche a seguito di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento che comporti l'applicazione di maggiori imposte, oppure una differenza di credito, il contribuente consegni, nel corso degli accessi, ispezioni o verifiche, “idonea documentazione”, come previsto nell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ed inoltre dia comunicazione preventiva (c.d. advance disclosure) del possesso di detta documentazione nella relativa dichiarazione dei redditi.
L'accesso al regime di oneri documentali è subordinato dunque ai seguenti adempimenti:
Ulteriori adempimenti da porre in essere nella preparazione della dichiarazione dei redditi sono inoltre stabiliti per tutti i contribuenti soggetti alla disciplina del transfer pricing. Oltre alla predisposizione del Masterfile e della Documentazione Nazionale, occorre, infatti, effettuare la comunicazione preventiva di possesso della documentazione.
Il set documentale necessario per la penalty protection
La preparazione del set di documentazione richiesto per l'adesione al regime di penalty protection è attualmente regolamentata dal Provv. AE 23 novembre 2020 n. 360494 (nel seguito “nuovo Provvedimento”), che ha sostituito il precedente Provv. AE 29 settembre 2010 n. 137654 (nel seguito “vecchio Provvedimento”). La revisione della forma della documentazione sui prezzi di trasferimento si è resa necessaria, in adesione alle disposizioni dell'art. 8 DM 14 maggio 2018, per effetto dell'aggiornamento del capitolo 5 delle Linee Guida OCSE, intervenuto a seguito del Progetto BEPS: in tale sede, infatti, recependo le istanze per una maggiore uniformità ed omogeneità dei set documentali, è stato elaborato un sistema a due pilastri (o meglio, a tre pilastri, se si considera anche il Country-by-Country Reporting) che prevede la redazione di un Masterfile e di un Local File (in Italia, Documentazione Nazionale), il cui contenuto è stato dettagliatamente riportato nelle sopra richiamate Linee Guida ed è in larga parte accolto dalle disposizioni del nuovo Provvedimento.
Per completezza, si ricorda che le disposizioni del nuovo Provvedimento sono state commentate dalla Circ. AE 26 novembre 2021 n. 15/E.
L'attuale regime di oneri documentali prevede alcune novità rispetto al regime previgente, sia per quanto riguarda il contenuto dei documenti da predisporre, sia per la forma da seguire ed inoltre per gli obblighi a cui sono assoggettati i contribuenti che vogliano avvalersi del regime premiale di disapplicazione delle sanzioni. Più in dettaglio:
Come nel previgente regime, invece, la documentazione di transfer pricing deve essere presentata su richiesta dell'Amministrazione finanziaria in caso di verifica (ora entro 20 giorni, con una estensione rispetto ai 10 previsti dal vecchio Provvedimento) e la sua idoneità a garantire l'accesso alla penalty protection viene valutata dai verificatori, in base al rispetto non solo della struttura formale prevista dal Provvedimento, ma anche al suo contenuto, che deve essere completo e veritiero e permettere agli organi di controllo di acquisire i dati e gli elementi conoscitivi in merito all'analisi dei prezzi di trasferimento applicati, a prescindere dal fatto che i verificatori stessi concordino o meno con l'analisi svolta ed i risultati riportati dal contribuente nella documentazione.
Una ulteriore novità prevista dal nuovo Provvedimento è che il contribuente può avvalersi della dichiarazione integrativa/tardiva, da presentarsi entro 90 giorni dalla naturale scadenza (ossia, per l'esercizio 2021, entro il 28 febbraio 2023), per comunicare il possesso della documentazione di transfer pricing: la documentazione predisposta entro tale data sarà considerata contemporanea ai fini della penalty protection, purché entro la stessa data siano apposte la firma digitale e la marca temporale.
Gli adempimenti dichiarativi
Per completare gli adempimenti previsti dal regime di oneri documentali, il contribuente deve indicare, barrando l'apposita casella del rigo RS106 della dichiarazione dei redditi Modello Unico il possesso della documentazione:
Inoltre, per tutti i contribuenti soggetti alla disciplina del transfer pricing, sempre nel rigo RS106 dovrà essere barrata:
Nelle colonne 5 e 6 del medesimo rigo devono poi essere indicati, cumulativamente, gli importi corrispondenti ai componenti positivi e negativi di reddito derivanti da operazioni relativamente alle quali trova applicazione la disciplina del transfer pricing. Nel caso in cui venga predisposta la documentazione di transfer pricing, tali importi dovranno trovare corrispondenza con gli importi delle transazioni infragruppo indicati nel capitolo 2 della Documentazione Nazionale.
Infine, qualora a seguito della verifica dei prezzi di trasferimento emergano situazioni di non conformità rispetto al criterio di libera concorrenza ed il contribuente intenda rettificare i risultati conseguiti assoggettando a tassazione gli eventuali importi non tassati, tali importi dovranno essere riportati tra le variazioni in aumento, nel quadro RF della dichiarazione, per concorrere alla determinazione del reddito imponibile.
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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