venerdì 18/11/2022 • 13:29
Il fondo vittime dell'amianto, finanziato anche per le annualità 2021 e 2022, può destinare le proprie risorse anche alle autorità del sistema portuale soccombenti in sentenza esecutive, o parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi ad oggetto risarcimenti liquidati in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate.
redazione Memento
Il ministero del Lavoro pubblica in Gazzetta Ufficiale un decreto (DM 30 settembre 2022: GU 17 novembre 2022 n. 269) che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2021-2022, delle prestazioni a carico del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali. Destinatari del fondo Possono accedere alle prestazioni del Fondo: gli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti (L. 257/92) e che risultino destinatari, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale, del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale; le autorità del sistema portuale soccombenti in tali sentenze, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali liquidati in favore degli eredi di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali. Domanda per l'accesso al Fondo I soggetti che intendono accedere alle prestazioni del Fondo devono presentare domanda all'INAIL entro il 16 gennaio 2023 (60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto). Gli eredi al momento dell'invio della domanda devono dare contestuale comunicazione all'impresa debitrice. Analoga comunicazione deve essere fatta da parte delle autorità di sistema portuale nei confronti degli eredi di coloro che sono deceduti. Unitamente alla domanda occorre trasmettere copia autentica della sentenza esecutiva o del verbale di conciliazione giudiziale che individua il debitore, gli eredi destinatari del risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché la relativa quantificazione. Le autorità di sistema portuale devono trasmettere unitamente alla domanda anche la quietanza che dimostra l'avvenuto (integrale o parziale) pagamento di quanto dovuto agli eredi. Prestazioni del Fondo L'INAIL, stabilisce per ciascuno degli anni 2021 e 2022 la misura percentuale del concorso del Fondo rispetto a quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni come liquidati nelle sentenze esecutive o nei verbali di conciliazione giudiziale. L'INAIL comunica agli eredi, nonché alle imprese tenute al risarcimento dei danni, l'esito della domanda e l'ammontare delle risorse erogabili. La prestazione del Fondo, nel caso di avvenuta presentazione della domanda da parte dell'autorità di sistema portuale è erogata direttamente a favore dell'autorità qualora questa abbia adempiuto integramente al pagamento nei confronti degli eredi di quanto loro dovuto. In caso di pagamento parziale la prestazione del Fondo a favore dell'autorità di sistema portuale è pari alle risorse che residuano dall'ammontare complessivo della prestazione erogabile dopo aver soddisfatto la pretesa risarcitoria degli eredi, come prevista nella sentenza esecutiva o nel verbale di conciliazione giudiziale, tenuto conto di quanto già pagato dall'autorità stessa. Fonte: DM 30 settembre 2022: GU 17 novembre 2022 n. 269
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