venerdì 18/11/2022 • 11:49
Con il comunicato del 17 novembre 2022, il MEF ha chiarito che il recupero nel 2022, da parte dei revisori legali, dei crediti non maturati nel 2020 e/o 2021 differisce il principio di annualità senza abrogarlo.
redazione Memento
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Il MEF, con il comunicato del 17 novembre 2022, ha chiarito che a seguito della mancata maturazione nel 2020 e/o nel 2021 del numero di crediti formativi richiesto dalla legge nell'ambito dell'aggiornamento professionale, ai revisori legali dei conti è consentito recuperare i crediti mancanti nel 2022, entro il 31 dicembre. In tal modo, il principio di annualità si ricompone eccezionalmente nell'ultimo anno del triennio formativo 2020-2022. Detto principio, ribadisce il MEF (cfr Comunicato MEF 5 ottobre 2022), non viene pertanto abrogato, ma solo differito per l'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 presa in considerazione dal legislatore per lo specifico triennio in questione (art. 3 c. 7 DL 183/2020 conv. in L. 21/2021).
Al contrario, la maturazione nel 2020 e/o nel 2021 di un numero di crediti formativi superiore al minimo previsto dalla legge non consente di imputare il maggior numero di crediti conseguiti nell'anno o negli anni in questione a qualsiasi altro anno del triennio.
Si ricorda che gli iscritti al registro dei revisori legali sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua. Quest'ultima consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità' professionali. Almeno metà del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, vale a dire la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione (art. 5 c. 2 D.Lgs. 39/2010). L'iscritto deve acquisire 20 crediti formativi in ciascun anno (per un totale di 60 crediti formativi nel triennio) di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale (art. 5 c. 5 D.Lgs. 39/2010).
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