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venerdì 18/11/2022 • 06:00

Fisco Pronto Ordini

CNDCEC: il punto sul rimborso forfettario spese onorarie OCC

All’interno del preventivo redatto in sede di conferimento dell’incarico all’OCC deve essere espressamente indicata anche la voce del compenso (unico) relativa all’eventuale ipotesi di nomina giudiziale di un liquidatore.

a cura di

redazione Memento

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Nell’ambito della disciplina in materia di rimborso forfettario delle spese spettante all’Organismo di composizione della crisi (OCC), il rimborso delle spese spettante all’OCC – fissato in misura compresa tra il 10% e il 15% sull’importo del compenso e stabilito nella percentuale del 15% nel Regolamento dell’OCC costituito presso l’Ordine3 - può essere riconosciuto anche in relazione al compenso determinato per il liquidatore?

Secondo il CNDCEC, la norma fissa un principio generale di suddivisione dell’onorario tra gli Organismi che si sono eventualmente succeduti nella gestione della procedura, improntato a un criterio di proporzionalità nella ripartizione del compenso unico; inoltre, essa contempla espressamente il caso di soggetti che subentrano nella medesima procedura per svolgere differenti e ulteriori funzioni, prevedendo che anche laddove venga nominato un liquidatore (o un gestore per la liquidazione), per l’esecuzione del piano o dell’accordo omologato, la determinazione del compenso ha luogo secondo modalità che ne privilegiano l’unicità e, dunque, la ripartizione secondo criteri di proporzionalità.

Considerando che il rimborso delle spese forfettario spetta all’OCC nella misura compresa tra il 10% e il 15% la percentuale andrà calcolata sull’importo complessivo del compenso, come proporzionalmente ripartito tra il gestore della crisi e il liquidatore nominato.

Il CNDCEC ritiene condivisibile l’interpretazione dell’Ordine interpellante nella misura in cui all’interno del preventivo redatto in sede di conferimento dell’incarico all’OCC sia stata espressamente indicata anche la voce del compenso (unico) relativa all’eventuale ipotesi di nomina giudiziale di un liquidatore.

FONTE: PO CNDCEC 136/2022

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