Per quanto riguarda il bonus 150 euro, il limite retributivo previsto dalla legge è da considerarsi al netto della tredicesima. È quanto chiarito dall' INPS, che ha fornito una precisazione in merito all' indennità una tantum di 150 euro per i lavoratori dipendenti, ex art. 18 DL 44/2022.
La norma, come noto, prevede che venga riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di novembre 2022 , un'indennità una tantum di importo pari a 150 euro “ ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro ” .
L'INPS chiarisce che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura di tale mensilità aggiuntiva, laddove l'erogazione avvenga nella competenza del mese di novembre 2022.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro (anche a tempo parziale) dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità. L'indennità, infatti, spetta nella misura di 150 euro una volta sola e la verifica della retribuzione imponibile, nella competenza del mese di novembre 2022, che non deve eccedere l'importo di 1.538 euro, è da effettuare in relazione al singolo rapporto di lavoro per il quale la dichiarazione è resa.
Sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro dovranno attenersi alle nuove istruzioni di seguito riportate.
L'elemento <BaseRif> dovrà essere valorizzato indicando l'imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022, al netto dell'eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili. Nel caso di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica.
I datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese “2022-11”
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo da recuperare.
Sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens
Nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, l'elemento <RecuperoSgravi> dovrà essere compilato nel modo seguente:
- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
- nell'elemento <AltroImponibile> dovrà essere dichiarato l'importo della retribuzione imponibile per la quale è riconosciuta l'erogazione dell'indennità una tantum oggetto di recupero, che naturalmente non potrà superare l'importo di 1.538,00 euro;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare pari a 150 euro.
Sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli che corrispondono l'indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144” (cfr. la circolare n. 116/2022).
FONTE: Mess. INPS 17 novembre 2022 n. 4159