giovedì 17/11/2022 • 14:47
Con la Determinazione n. 517912 del 16 novembre 2022, l’Agenzia delle Dogane, in tema di applicazione dell'accisa su gas naturale ed energia elettrica, ha specificato la disciplina del procedimento ad istanza di parte per ottenere la rideterminazione dell’importo della rata mensile.
redazione Memento
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L’Agenzia delle Dogane, con la Determinazione n. 517912 del 16 novembre 2022, in tema di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, ha specificato le condizioni legittimanti la rateizzazione d’acconto, specificando la disciplina del procedimento ad istanza di parte per l’adozione del provvedimento di rideterminazione dell’importo della rata mensile.
Si ricorda che la rideterminazione della rata d’acconto mensile costituisce esercizio di una potestà discrezionale riservata all’Agenzia delle Dogane e può discendere esclusivamente da un provvedimento espresso dell’Ufficio delle dogane competente sulla sede legale del soggetto obbligato. Tale potestà si pone in deroga all’ordinario criterio basato sui consumi dell’anno precedente e agisce in via anticipata rispetto alla scadenza annuale periodica prevista per il conteggio del conguaglio dell’accisa.
Le fattispecie che consentono di richiedere una diversa rateizzazione sono ristrette ad ipotesi di forte riduzione dell’ammontare delle vendite di prodotto per usi sottoposti a tassazione e di conseguente grave squilibrio finanziario maturato anche per il sopravvenuto, oggettivo, disallineamento dell’importo della rata mensile di acconto da versare rispetto all’attuale movimento d’imposta.
Fasi del procedimento
Il procedimento di rideterminazione si avvia con la presentazione, tramite PEC, di specifica richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda all’Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale. Nella richiesta, il soggetto obbligato deve riportare gli estremi individuativi dell’azienda, il codice identificativo attribuito, la descrizione della condizione legittimante che supporta la diversa rateizzazione, l’ambito o gli ambiti territoriali interessati dalla riduzione delle vendite, nonché l’importo della/e rata/e ritenuto congruo.
A comprova della situazione di grave squilibrio finanziario, il soggetto obbligato deve allegare alla richiesta:
- copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato;
- relazione aggiornata, sottoscritta da un professionista abilitato alla revisione contabile, recante le informazioni che rappresentano le disponibilità liquide dell’azienda;
- un prospetto riepilogativo, sottoscritto dal legale rappresentante, contenente i dati mensili dei quantitativi di energia elettrica e gas naturale forniti da ciascun distributore per conto del medesimo richiedente, sia complessivamente che presso i POD/PDR presso i quali il soggetto obbligato ha operato come venditore, nel periodo decorrente dal primo mese dell’anno solare antecedente quello di presentazione della richiesta e fino al mese immediatamente precedente la data della predetta richiesta;
- idonea documentazione circostanziante la fattispecie ammissibile a rideterminazione.
Il termine del procedimento è fissato in 60 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta di rideterminazione, corredata della suddetta documentazione. L’ufficio delle dogane competente territorialmente nella sede legale dell’azienda cura il coordinamento delle attività istruttorie e verifica l’ammissibilità della richiesta.
Provvedimento favorevole e misure di vigilanza
In caso di provvedimento favorevole, il soggetto obbligato è autorizzato alla diversa rateizzazione d’acconto con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di ricezione della richiesta da parte dell’Ufficio delle dogane competente sulla sede legale. Le somme versate in eccedenza, inclusi i pagamenti effettuati in pendenza del procedimento, possono essere detratte a partire dai versamenti mensili immediatamente successivi alla data di notifica del provvedimento.
L’accoglimento, integrale o parziale, della richiesta di versamento di rata d’acconto di diverso ammontare implica un costante monitoraggio della congruità della stessa e quindi dell’andamento delle forniture e dei volumi fatturati successivamente all’adozione del provvedimento. Per tale ragione il provvedimento favorevole può contenere prescrizioni cautelative che sottopongono il beneficiario ad un obbligo di rendicontazione periodica dei quantitativi (espressi in standard metri cubi o chilowattora) di prodotto complessivamente fatturato o di comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza, delle variazioni che comportano un maggior debito in relazione a vendite nel territorio nazionale di entità superiore al 10% rispetto a quello dichiarato e riscontrato in sede di rideterminazione.
Fonte: Determinazione AD 16 novembre 2022 n. 517929
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