venerdì 18/11/2022 • 06:00
Con la conversione del Decreto Aiuti ter rimane confermata l'erogazione del bonus di 150 € per i lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile di competenza non superiore a 1.538 €. I dipendenti pubblici sono invece esonerati dal fornire l'autodichiarazione dei requisiti. Inoltre con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, l'INPS ha finalmente sgombrato il campo dai dubbi sulla determinazione della retribuzione imponibile.
Ascolta la news 5:03
Tra le disposizioni di maggior interesse per le imprese ed i lavoratori è confermata la nuova indennità pari a € 150 da corrispondere nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022, quale misura prevista per sopperire ai rincari causati dalla crisi energetica e all'impatto dell'inflazione.
L'indennità spetta a tutti i lavoratori, anche con contratto a tempo parziale, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, nella misura di € 150. L'importo erogato non costituisce reddito tassabile per il lavoratore, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.
Possono beneficiare dell'indennità una tantum tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori.
Il precedente bonus 200 euro e le novità in conversione
Rispetto alla precedente indennità una tantum pari a € 200 corrisposta unitamente alle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2022 (art. 31 DL 50/2022), la nuova indennità spetta ad una platea più ristretta di beneficiari, in particolare ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre non superiore a € 1.538 ed a lavoratori autonomi, co.co.co e altre tipologie di lavoratori che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a € 20.000.
Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnala, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'esonero dall'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti (art. 19, c. 1 e 16, DL 144/2022). Per il settore pubblico i beneficiari dell'indennità saranno individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per tali lavoratori, quindi, il meccanismo di attribuzione dell'indennità risulterà del tutto automatico.
I potenziali beneficiari
Gli aventi diritto all'indennità una tantum sono i lavoratori con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538. In presenza di tale requisito, il beneficio sarà erogato in via automatica per il tramite del datore di lavoro, quindi in busta paga, con la retribuzione del mese di novembre.
L'INPS ha chiarito che l'indennità deve essere erogata solo nel caso di sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022 (circolare 17 ottobre 2022, n. 116) a prescindere dalla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato, anche part-time), anche se la retribuzione di competenza del mese di novembre sia corrisposta a dicembre 2022, denunciata nel flusso UniEmens da trasmettere entro il 31 dicembre 2022.
Nel tetto della retribuzione rientrano anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva per il superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell'articolo 55 del DL 50/2017 (premi di produttività).
L'INPS dipana i dubbi con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022
Sebbene manchi un preciso riferimento normativo, l'importo di € 1.538 deriverebbe dalla parametrazione in tredicesimi del limite complessivo pari a € 20.000. Tale interpretazione, confermata dalla previsione del medesimo limite per i pensionati e per le altre categorie di soggetti destinatari dell'indennità in argomento, risultava già evidenziata nella relazione tecnica allegata al decreto. Con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, l'INPS ha finalmente sgombrato il campo dai dubbi, specificando che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura aggiuntiva di tale mensilità.
Con lo stesso messaggio l'Istituto ha inoltre precisato che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022 (trasmissione entro il 31 gennaio 2023).
L'autodichiarazione del lavoratore
Resta confermato per i lavoratori del settore privato l'obbligo di rilasciare una dichiarazione al proprio datore di lavoro, in cui attestano:
E' necessario precisare che i predetti requisiti devono essere rispettati anche dai lavoratori del settore del pubblico impiego, sebbene questi ultimi siano esonerati dalla citata dichiarazione.
Pertanto, i datori di lavoro ed i professionisti incaricati dell'elaborazione dei cedolini paga di novembre, dovranno effettuare una prima fase di screening delle dichiarazioni pervenute dai lavoratori per poi passare alla verifica della retribuzione imponibile di competenza del mese. Ne consegue che non tutti i lavoratori che presentano la dichiarazione potranno effettivamente percepire il beneficio ma solo quelli che rientreranno nel limite di € 1.538.
Fermo restando detto limite, l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori interessati da eventi con copertura contributiva figurativa integrale dall'INPS, quando la retribuzione risulti azzerata a fronte di eventi tutelati quali CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro o congedi parentali.
Al contrario, l'indennità non sarà erogata nelle ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a fronte di eventi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non coperti da contribuzione figurativa (ad esempio per aspettativa non retribuita), nonostante l'esistenza di un rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022.
Adempimenti del datore di lavoro
Una volta effettuata la verifica dei requisiti e dopo l'acquisizione della preventiva dichiarazione del lavoratore, il datore di lavoro riconoscerà in via automatica e in misura fissa l'indennità di € 150 (art. 19, c. 1 e 16, DL 144/2022).
Particolare attenzione va posta all'ipotesi in cui il lavoratore sia contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro. Qualora dalle denunce UniEmens dei diversi datori di lavoro, l'INPS rilevi una compensazione plurima degli importi erogati al medesimo lavoratore, ciascun datore riceverà una comunicazione contenente la quota di indebita compensazione da restituire all'Istituto e da recuperare al dipendente, secondo modalità che saranno definite con successivo messaggio.
Previa domanda, l'INPS erogherà l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, sempre nel 2021, possano vantare almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000 per il medesimo anno.
In riferimento ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, l'Istituto ha già chiarito che il pagamento diretto è da considerare soltanto residuale. In altre parole, se i predetti lavoratori risulteranno in forza nel mese di novembre 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti (commi 13 e 14 dell'articolo 19 citato), i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità unitamente alla retribuzione di competenza del medesimo mese.
Modalità di esposizione nella denuncia UniEmens
I datori di lavoro recuperano l'indennità nel flusso UniEmens di competenza del mese di novembre 2022, valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
Chiarimenti forniti con il messaggio INPS n. 4159 del 17 novembre 2022
Alla luce dei recenti chiarimenti forniti con il messaggio INPS n. 4159 del 17 novembre 2022, nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile. I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, sezione <PosPA>, nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, valorizzeranno l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
L'esposizione dei dati nell'elemento <PosAGri> per i datori di lavoro agricolo richiede la valorizzazione in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Nessuna precisazione, invece, è stata fornita in merito alle diverse mensilità aggiuntive rispetto alla tredicesima.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con la circolare 127 l'Inps fornisce le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti previste dall'articolo 19 del decr..
Ti potrebbe interessare anche
L'INPS ha fornito una precisazione sulla determinazione della retribuzione imponibile in merito al bonus 150 euro.
redazione Memento
Nello stesso giorno in cui veniva pubblicata la Legge di conversione del Decreto Aiuti-ter, l'INPS è tornato a occuparsi dell’indennità una tantum, con il messaggio n. 4159 del 17 nove..
L'INPS, con la circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per il riconoscimento del bonus pari a 150 euro ai lavoratori dipendenti nella retribuzione di comp..
L'INPS ha emanato la Circ. 24 giugno 2022 n. 73 relativa al bonus una tantum da 200 euro del Decreto Aiuti e contestualmente ha fornito, con il Mess. 24 giugno 2022 n. 25..
Pubblicate le indicazioni Inps, con la Circolare Inps 7 del 24 gennaio 2023, per l'esonero 2023 sulla quota conto dipendente differenziato al 2% per gli imponibili mensili fino ..
Il Messaggio n.1932 del 24 maggio 2023 interviene sull'esonero della quota conto dipendente rideterminata per l'ultimo semestre 2023 attraverso un intervento del c.d. Decreto Lavoro ch..
L’indennità una tantum di € 200 farà, a breve, la sua comparsa nelle buste paga dei lavoratori dipendenti: l’INPS, pertanto, interviene specificando quale sia “la retribu..
redazione Memento
Interviene l'Inps in merito al Bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti che non hanno percepito lo stesso a luglio, ma solamente riguardo i soggetti che, sino al 18 maggio 202..
L’INPS, con Mess. 26 settembre 2022 n. 3499, fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni riferiti allo sgravio contributivo dello 0,8% (innalzato al 2% dal Decreto Aiuti bis) spe..
redazione Memento
Arrivano le attese indicazioni per l'inserimento del mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, valido solo per coloro che terminano il congedo di mat..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.