Tra le disposizioni di maggior interesse per le imprese ed i lavoratori è confermata la nuova indennità pari a € 150 da corrispondere nella busta paga di competenza del mese di novembre 2022, quale misura prevista per sopperire ai rincari causati dalla crisi energetica e all'impatto dell'inflazione.
L'indennità spetta a tutti i lavoratori, anche con contratto a tempo parziale, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, nella misura di € 150. L'importo erogato non costituisce reddito tassabile per il lavoratore, non è cedibile, sequestrabile o pignorabile.
Possono beneficiare dell'indennità una tantum tutti i lavoratori, anche somministrati, dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori.
Il precedente bonus 200 euro e le novità in conversione
Rispetto alla precedente indennità una tantum pari a € 200 corrisposta unitamente alle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2022 (art. 31 DL 50/2022), la nuova indennità spetta ad una platea più ristretta di beneficiari, in particolare ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile di competenza del mese di novembre non superiore a € 1.538 ed a lavoratori autonomi, co.co.co e altre tipologie di lavoratori che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo non superiore a € 20.000.
Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnala, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, l'esonero dall'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti (art. 19, c. 1 e 16, DL 144/2022). Per il settore pubblico i beneficiari dell'indennità saranno individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'INPS, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Per tali lavoratori, quindi, il meccanismo di attribuzione dell'indennità risulterà del tutto automatico.
I potenziali beneficiari
Gli aventi diritto all'indennità una tantum sono i lavoratori con una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538. In presenza di tale requisito, il beneficio sarà erogato in via automatica per il tramite del datore di lavoro, quindi in busta paga, con la retribuzione del mese di novembre.
L'INPS ha chiarito che l'indennità deve essere erogata solo nel caso di sussistenza del rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022 (circolare 17 ottobre 2022, n. 116) a prescindere dalla tipologia di rapporto (tempo determinato o indeterminato, anche part-time), anche se la retribuzione di competenza del mese di novembre sia corrisposta a dicembre 2022, denunciata nel flusso UniEmens da trasmettere entro il 31 dicembre 2022.
Nel tetto della retribuzione rientrano anche le somme eventualmente escluse da imposizione contributiva per il superamento del massimale annuo o che beneficiano della riduzione contributiva prevista dell'articolo 55 del DL 50/2017 (premi di produttività).
L'INPS dipana i dubbi con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022
Sebbene manchi un preciso riferimento normativo, l'importo di € 1.538 deriverebbe dalla parametrazione in tredicesimi del limite complessivo pari a € 20.000. Tale interpretazione, confermata dalla previsione del medesimo limite per i pensionati e per le altre categorie di soggetti destinatari dell'indennità in argomento, risultava già evidenziata nella relazione tecnica allegata al decreto. Con messaggio n. 4159 del 17 novembre 2022, l'INPS ha finalmente sgombrato il campo dai dubbi, specificando che la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022, in relazione al limite retributivo previsto dalla norma, è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o ratei della stessa, stante la particolare natura aggiuntiva di tale mensilità.
Con lo stesso messaggio l'Istituto ha inoltre precisato che nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l'indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022 (trasmissione entro il 31 gennaio 2023).
L'autodichiarazione del lavoratore
Resta confermato per i lavoratori del settore privato l'obbligo di rilasciare una dichiarazione al proprio datore di lavoro, in cui attestano:
di non essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022;
di non essere componenti di nucleo familiare beneficiario di Reddito di cittadinanza (Rdc);
di rendere la dichiarazione ad un solo datore di lavoro e di non percepire la medesima indennità da altro datore (ipotesi di cumulo di impieghi).
E' necessario precisare che i predetti requisiti devono essere rispettati anche dai lavoratori del settore del pubblico impiego, sebbene questi ultimi siano esonerati dalla citata dichiarazione.
Pertanto, i datori di lavoro ed i professionisti incaricati dell'elaborazione dei cedolini paga di novembre, dovranno effettuare una prima fase di screening delle dichiarazioni pervenute dai lavoratori per poi passare alla verifica della retribuzione imponibile di competenza del mese. Ne consegue che non tutti i lavoratori che presentano la dichiarazione potranno effettivamente percepire il beneficio ma solo quelli che rientreranno nel limite di € 1.538.
Fermo restando detto limite, l'indennità è riconosciuta anche ai lavoratori interessati da eventi con copertura contributiva figurativa integrale dall'INPS, quando la retribuzione risulti azzerata a fronte di eventi tutelati quali CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro o congedi parentali.
Al contrario, l'indennità non sarà erogata nelle ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a fronte di eventi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, non coperti da contribuzione figurativa (ad esempio per aspettativa non retribuita), nonostante l'esistenza di un rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022.
Adempimenti del datore di lavoro
Una volta effettuata la verifica dei requisiti e dopo l'acquisizione della preventiva dichiarazione del lavoratore, il datore di lavoro riconoscerà in via automatica e in misura fissa l'indennità di € 150 (art. 19, c. 1 e 16, DL 144/2022).
Particolare attenzione va posta all'ipotesi in cui il lavoratore sia contemporaneamente titolare di più rapporti di lavoro. Qualora dalle denunce UniEmens dei diversi datori di lavoro, l'INPS rilevi una compensazione plurima degli importi erogati al medesimo lavoratore, ciascun datore riceverà una comunicazione contenente la quota di indebita compensazione da restituire all'Istituto e da recuperare al dipendente, secondo modalità che saranno definite con successivo messaggio.
Previa domanda, l'INPS erogherà l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, sempre nel 2021, possano vantare almeno 50 contributi giornalieri versati e che hanno avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000 per il medesimo anno.
In riferimento ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, l'Istituto ha già chiarito che il pagamento diretto è da considerare soltanto residuale. In altre parole, se i predetti lavoratori risulteranno in forza nel mese di novembre 2022, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti (commi 13 e 14 dell'articolo 19 citato), i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l'indennità unitamente alla retribuzione di competenza del medesimo mese.
Modalità di esposizione nella denuncia UniEmens
I datori di lavoro recuperano l'indennità nel flusso UniEmens di competenza del mese di novembre 2022, valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
nell'elemento <CodiceCausale> il valore “L033”;
nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il valore “N” e l'importo da recuperare nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif”
il periodo anno/mese “2022-11” andrà invece inserito nell'elemento <AnnoMeseRif>.
Chiarimenti forniti con il messaggio INPS n. 4159 del 17 novembre 2022
Alla luce dei recenti chiarimenti forniti con il messaggio INPS n. 4159 del 17 novembre 2022, nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'imponibile al netto della tredicesima o dei ratei oppure la retribuzione teorica in caso di assenza di imponibile. I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, sezione <PosPA>, nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, valorizzeranno l'elemento <RecuperoSgravi> nel modo seguente:
nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno 2022;
nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 11;
nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;
nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo da recuperare pari a € 150;
nell'elemento <AltroImponibile> l'importo della retribuzione che non potrà essere superiore a € 1.538.
L'esposizione dei dati nell'elemento <PosAGri> per i datori di lavoro agricolo richiede la valorizzazione in <DenunciaAgriIndividuale> l'elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “X”, che assume il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.
Nessuna precisazione, invece, è stata fornita in merito alle diverse mensilità aggiuntive rispetto alla tredicesima.