giovedì 17/11/2022 • 11:33
Le cessioni di beni effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria, dovranno dare luogo all’emissione di fatture analogiche.
redazione Memento
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Con la risposta del 17 novembre 2022 n. 557, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, relativamente alle cessioni di beni effettuate nei confronti di residenti nel territorio della Repubblica di San Marino da parte di un soggetto non residente in Italia, ma ivi identificato mediante rappresentante fiscale.
Nel dettaglio, l'istante, società avente lo status di soggetto non stabilito in Italia ma ivi identificato ai IVA mediante rappresentante fiscale, effettua operazioni di cessioni di beni a clienti stabiliti nella Repubblica di San Marino.
A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se, per documentare le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori residenti nella Repubblica di San Marino, un soggetto non residente ma identificato in Italia debba emettere obbligatoriamente fattura elettronica nei confronti dei soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino.
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, ricorda che per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura, nonché la nota di variazione, è emessa in formato elettronico utilizzando il sistema di interscambio (SdI). L'emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi escluse da disposizioni di legge (art. 12 DL 34/2019, c.d. Decreto crescita).
Come evidente, la previsione normativa, fa salve le ipotesi, tra le quali rientra la certificazione dei corrispettivi da parte di coloro che sono solo identificati in Italia, senza esservi stabiliti o residenti, dei soggetti che per legge non sono tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica.
Difatti, a questi si applica l'art. 4 DL 34/2019, secondo cui gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo. La fattura cartacea è emessa in tre esemplari, due dei quali sono consegnati al cessionario. L'operatore italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario l'esemplare della fattura cartacea vidimata dall'ufficio tributario, ne dà comunicazione, al medesimo ufficio e, per conoscenza, al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate; se entro trenta giorni non ha ricevuto l'esemplare della fattura vidimata emette nota di variazione, senza il pagamento di sanzioni e interessi.
Pertanto, le cessioni dei beni in oggetto, effettuate da un soggetto identificato ai fini IVA in Italia, ma ivi non stabilito, né residente, laddove non vengano documentate tramite fattura elettronica via SdI su base volontaria, dovranno dare luogo all'emissione di fatture analogiche.
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