lunedì 21/11/2022 • 06:00
Nel corso del webinar organizzato dal CNDCEC del 10 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito all’intricata disciplina degli aiuti di Stato e in particolare sull’autodichiarazione in scadenza il 30 novembre 2022.
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Si tratta dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Com. Commissione Europea 28 gennaio 2021 C (2021) 564 (c.d. “regime ombrello”) che deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate, mediante la compilazione di un apposito modello approvato con Provv. AE 27 aprile 2022 n. 143438, entro il 30 novembre 2022.
Compilazione semplificata
Per facilitare la compilazione del modello, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito dell'autorizzazione del regime “ombrello”, l'Agenzia delle Entrate, con Provv. 25 ottobre 2022 n. 398976, pur confermando il termine di scadenza al 30 novembre, ha apportato alcune significative modifiche alla modulistica all'insegna della semplificazione: su tutte la più rilevante è quella che, in presenza di alcune condizioni, barrando la nuova casella ES inserita nel frontespizio del modello, non è necessario compilare il quadro A ed evitare quindi di indicare il dettaglio degli aiuti Covid nel caso in cui l'ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l'emergenza Covid-19 non abbia superato i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo (€ 800 mila fino al 27 gennaio 2021 e € 1 milione e € 800 mila dal 28 gennaio 2021). La dimensione dell'impresa (micro, piccola, media e grande), in materia di aiuti di Stato ha una particolare importanza per determinare l'ammontare, la tipologia dell'aiuto fruibile o le condizioni di fruibilità. Tale dimensione si determina sulla base della Racc. CE 6 maggio 2003 n. 361. Per tale calcolo si fa riferimento a soglie finanziarie (fatturato e bilancio annuo) e occupazionali, da riferirsi non solo all'impresa singolarmente considerata, ma anche in relazione a società ad essa associate e collegate.
Imprese cessate
Come anticipato, tutti gli operatori economici e gli enti non commerciali che hanno ricevuto gli aiuti del regime “ombrello” (art. 1 c. 13 DL 41/2021) devono trasmettere entro il 30 novembre l'autodichiarazione e questo obbligo riguarda anche i soggetti che, avendo ricevuto uno dei predetti aiuti nel 2020 e/o 2021, risultino cessati prima della data di presentazione dell'autodichiarazione: in queste ipotesi, l'onere di presentare la dichiarazione ricade sui liquidatori o sugli ex rappresentanti legali poiché, anche per i soggetti cessati, vale il principio di poter essere accertati dall'Amministrazione finanziaria nei termini di decadenza e, aver cessato l'attività non li esime dall'adempimento che ha ad oggetto agevolazioni di cui si è fruito in un periodo nel quale il soggetto era ancora in attività. Viene, quindi, confermato che anche le imprese cessate che abbiano ricevuto aiuti del regime “ombrello” sono tenute a presentare l'autodichiarazione e viene ribadito che la non presentazione potrebbe generare una richiesta di recupero dell'aiuto da parte della Commissione europea.
Correzione dell'autodichiarazione
L'Agenzia ha precisato che la presentazione di una autodichiarazione con dati errati o omessi può essere regolarizzata solo entro il termine del 30 novembre del 2022 (correttiva nei termini): in questo caso la seconda dichiarazione sostituisce integralmente la precedente. Questa forma di correzione può essere particolarmente utile per chi ha già presentato l'autodichiarazione senza fruire della possibilità di presentarla in forma semplificata (ES) poiché presentando la versione semplificata tutti gli aiuti fruiti devono essere indicati nel quadro RS delle relative dichiarazioni dei redditi. La presentazione dell'autodichiarazione con il modello semplificato (a partire dal 27 ottobre 2022) consente comunque di compilare l'autodichiarazione secondo le modalità ordinarie indicando tutti gli aiuti nel quadro A. Quello che si deve tenere comunque in debito conto è il rapporto tra la l'autodichiarazione e il prospetto contenuto nel quadro RS della dichiarazione dei redditi in cui vanno inseriti gli Aiuti di Stato fruiti: in particolare, per gli aiuti di Stato elencati nel quadro A dell'autodichiarazione, per i quali sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”, è possibile comunicare tramite l'autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) evitando in tal modo la compilazione del prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022. Al contrario, barrando la casella ES, senza quindi indicare l'elenco degli aiuti ricevuti, sarà necessario compilare il prospetto Aiuti di Stato del quadro RS. Questo comporta che il soggetto che ha già inviato la dichiarazione dei redditi e intende utilizzare la nuova modulistica barrando la casella ES, è tenuto ad inviare una dichiarazione dei redditi integrativa con il prospetto aiuti di Stato compilato. Un altro caso potrebbe riguardare il soggetto che ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020 e ha errato a indicare un aiuto del regime ombrello o ha omesso la sua indicazione nel quadro RS. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presentazione dell'autodichiarazione Covid ordinaria con l'indicazione nel quadro A Sezione I di tutti gli aiuti del regime ombrello ricevuti (anche quelli del 2020) non sana la dichiarazione dei redditi 2020: il soggetto, pertanto, dovrà comunque presentare una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi 2020 nella quale correggere il quadro RS. Per i soggetti che hanno presentato altre istanze in cui era già contenuta la dichiarazione sostitutiva (es. contributo perequativo), posto che tale dichiarazione non conteneva i campi presenti nell'attuale autodichiarazione ai fini della registrazione nell'RNA, tali soggetti:
Splafonamento con compensazione
Il soggetto che ha ricevuto gli aiuti di stato Covid in misura superiore ai limiti imposti dalla sezione 3.1 del Temporary framework (Com. Commissione Europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final) potrà percorrere due strade tra loro alternative:
Si evidenzia che il meccanismo con cui è costruito il monitoraggio degli aiuti è funzionale alla registrazione degli aiuti nell'RNA, per cui l'obiettivo è quello di monitorare gli aiuti al fine di evitare gli splafonamenti. L'aiuto che cronologicamente determina lo splafonamento sarà quindi quello da restituire. Posto che l'Agenzia delle Entrate è competente per gli aiuti del regime “ombrello”, il tema si complica considerando che gli “altri aiuti” sono di competenza di altre amministrazioni, le quali dovranno attivare i relativi meccanismi di recupero. In linea di massima, viene però rilevato che la registrazione degli aiuti del regime ombrello nell'RNA, a cura dell'Agenzia delle Entrate, avviene in una fase successiva; per cui probabilmente lo splafonamento, a prescindere dall'ordine cronologico, emergerà a seguito della registrazione degli aiuti da parte dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso, si applicherebbe il meccanismo di riversamento previsto per gli aiuti del regime “ombrello”, anche se si auspica risulti sufficiente la possibilità di riallocare tali aiuti nei diversi margini e viene comunque affermato che tali aspetti dovrebbero essere meglio definiti prima della scadenza dell'autodichiarazione. In merito alla compensazione con altri aiuti ancora da percepire l'Agenzia ha affermato di avere implementato alcuni modelli relativi alle agevolazioni in cui il contribuente può segnalare l'importo che deve riversare riducendo quello specifico aiuto (contributi wedding, ristorazione collettiva, sale da ballo, bonus tessile, credito locazioni): si dovrebbero poter scomputare anche da altri aiuti, di altre amministrazioni, e a tal fine è allo studio una modalità di rendicontazione.
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