giovedì 17/11/2022 • 06:00
Il CNDCEC ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di valutare la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del Mef e dell'Agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica del co. 1-bis dell'art. 121 del DL 34/2020.
redazione Memento
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili , preso atto della recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 8 novembre 2022 n, 42012) , ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona di Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo, di valutare la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del Mef e dell'Agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica del co. 1-bis dell'art. 121 del DL 34/2020. La sentenza afferma che gli acconti per i lavori del bonus 110%, qualora non siano riferiti a lavori già effettuati corrispondenti ai Sal, integrano il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti. La sentenza rileva che “è possibile, in linea generale, quando si deve semplicemente portare la spesa in detrazione in dichiarazione dei redditi, anticipare i pagamenti anche per lavori da eseguirsi, fermo restando che i benefici verrebbero revocati qualora i lavori non terminassero per intero come nei titoli edilizi”, ma afferma che “il discorso muta però quando si intende sfruttare la possibilità di monetizzare fin da subito il credito, tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, ai sensi dell'art. 121 del D.L. 34/2020. Detta opportunità è come noto consentita a fine lavori, oppure “a stato di avanzamento” (SAL), previa emissione del SAL stesso da parte di un tecnico, che attesti: a) l'avvenuta esecuzione di una determinata porzione dei lavori agevolabili (che per il Superbonus deve essere almeno il 30% mentre negli altri casi la percentuale è libera, potendosi emettere fino a un massimo di 9 SAL); b) la congruità delle relative spese sostenute”. “Pare evidente – osserva il CNDCEC - che, nella citata sentenza, la III sezione penale della Corte di Cassazione rimanga ancorata all'interpretazione del dato letterale del co. 1-bis dell'art. 121 del DL 34/2020, senza tenere conto della consolidata prassi interpretativa ufficiale del MEF e dell'Agenzia delle Entrate, cui – è appena il caso di sottolinearlo – si sono affidati nella loro operatività tutti i contribuenti. Nel segnalare questo arresto giurisprudenziale a cura della Suprema Corte, si invita a valutare la formalizzazione della prassi interpretativa ufficiale del MEF e dell'Agenzia delle Entrate in una norma di interpretazione autentica del co. 1-bis dell'art. 121 del DL 34/2020, onde scongiurare possibili derive giurisprudenziali difformi che aprirebbero squarci preoccupanti nella credibilità stessa delle istituzioni interessate, confermando il quadro interpretativo al quale si sono attenuti, e tutt'ora si attengono per gli interventi in corso, contribuenti e professionisti che li assistono. FONTE: Inf. CNDCEC n. 108/2022
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