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martedì 06/12/2022 • 06:00

Fisco Bonus riqualificazione energetica

L'omessa comunicazione all'ENEA non fa perdere l'agevolazione

La decadenza dalla detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di un edificio deve essere espressamente prevista dalla legge; pertanto, l'invio della documentazione all'ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza. Così la Corte di Giustizia con la sentenza n. 4318/2022.

di Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Oggetto del contendere era una cartella di pagamento scaturente da un controllo formale effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione di una contribuente (Modello Unico/2014) per il periodo d'imposta 2013. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che le spese sostenute dalla contribuente, relative a opere di ristrutturazione intese all'ammodernamento dell'edificio ed al risparmio energetico, non potessero essere portate in detrazione in carenza della prescritta documentazione "di chiusura": l'invio della comunicazione all'ENEA (Energia Nucleare Energie Alternative) e l'asseverazione del tecnico abilitato. La contribuente non aveva potuto produrre tali documenti in quanto alcuni degli interventi programmati sull'edificio avevano subito vari ritardi e contrattempi che venivano dalla stessa imputati ad inadempimenti dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori. Solo successivamente (nel 2016-2017), portati a termine i lavori, la contribuente otteneva dal tecnico incaricato l'asseverazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica inoltrando la prescritta comunicazione all'ENEA. L'Ufficio, pertanto, aveva proceduto a disconoscere le spese sostenute, portate in detrazione dalla contribuente con il Modello Unico 2014, in quanto non era stato messo in grado di conoscere se la finalità (il risparmio energetico) per cui le stesse erano state sostenute, fosse stata raggiunta. Fra i motivi di impugnazione, la contribuente eccepiva che nessuna norma impone tempi predefiniti per la conclusione dei lavori e che, pertanto, non può ritenersi che i benefici fiscali vengano meno solo a causa di ritardi nella realizzazione di alcuni degli interventi programmati e di postergazione dell'invio all'ENEA della comunicazione da effettuare dopo la fine dei lavori.

Il responso dei giudici

Giudici di primo e secondo grado sono concordi nel riconoscere il diritto di detrazione della contribuente. In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia sottolinea come l'Agenzia delle Entrate avesse trascurato di considerare che è la stessa norma di riferimento (art. 1 c. 348 L. 296/2006) a effettuare un rinvio al regolamento di cui al DM MEF 18 febbraio 1998 n. 41. Tale regolamento all'art. 4 elenca puntualmente quali sono i motivi che danno luogo al diniego della detrazione e fra queste non è presente la mancanza di comunicazione all'ENEA. Se il legislatore, chiosa il Collegio, avesse voluto prevedere come causa di decadenza il mancato invio lo avrebbe dovuto espressamente indicare.

La giurisprudenza conforme e quella contraria

La Corte richiama alcuni precedenti giurisprudenziali in materia (CTP Milano 12 settembre 2017 n. 5287 e CTR Lombardia 10 marzo 2015 n. 853) in cui è stato conformemente precisato che la decadenza dal beneficio della detrazione deve essere espressamente prevista dalla legge e che l'invio della documentazione all'ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza, ma può venire solo applicata una sanzione in misura fissa (art. 11 D.Lgs. 471/97) per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. Nel merito, pertanto, i giudici ambrosiani hanno valorizzato positivamente l'ampia documentazione prodotta dalla contribuente con il ricorso: l'asseverazione del tecnico abilitato, la dichiarazione all'ENEA e una completa relazione circa i lavori effettuati. Il principio affermato nella giurisprudenza in commento costituisce un indirizzo maggioritario della giurisprudenza (vedi anche CTR Lombardia 20 dicembre 2018 n. 2181 e CTR Lombardia 5 dicembre 2018 n. 5330, CTR Lombardia 17 aprile 2019 n. 1819, CTR Lombardia 9 agosto 2019 n. 3343) che si contrappone a quello minoritario in cui, invece, si è attribuito carattere costitutivo e perentorio a tale adempimento, considerato un requisito necessario e indispensabile ai fini della fruizione del beneficio senza il quale non può essere riconosciuta la detrazione.

Osservazioni

A parere di chi scrive, la giurisprudenza qui commentata, in linea con l'indirizzo maggioritario, si ispira implicitamente al principio della cd “prevalenza della sostanza sulla forma”, di matrice unionale e più volte richiamato nelle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quantunque riferito a controversie inerenti l'IVA. Ad esempio, nella recente sentenza C.Giust. UE 29 settembre 2022 C-235/21, i giudici unionali, in ossequio all'anzidetto principio, sono finanche giunti a stabilire che, ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA, anche un contratto può svolgere il ruolo di fattura purché siano presenti i dati sostanziali richiesti dalla normativa.

Fonte: CGT II Lombardia 8 novembre 2022 n. 4318

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