martedì 06/12/2022 • 06:00
La decadenza dalla detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di un edificio deve essere espressamente prevista dalla legge; pertanto, l'invio della documentazione all'ENEA non riveste il contenuto di vaglio o controllo, ma di una mera comunicazione formale e da essa non può discendere alcuna decadenza. Così la Corte di Giustizia con la sentenza n. 4318/2022.
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Oggetto del contendere era una cartella di pagamento scaturente da un controllo formale effettuato dall'Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione di una contribuente (Modello Unico/2014) per il periodo d'imposta 2013. L'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che le spese sostenute dalla contribuente, relative a opere di ristrutturazione intese all'ammodernamento dell'edificio ed al risparmio energetico, non potessero essere portate in detrazione in carenza della prescritta documentazione "di chiusura": l'invio della comunicazione all'ENEA (Energia Nucleare Energie Alternative) e l'asseverazione del tecnico abilitato. La contribuente non aveva potuto produrre tali documenti in quanto alcuni degli interventi programmati sull'edificio avevano subito vari ritardi e contrattempi che venivano dalla stessa imputati ad inadempimenti dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori. Solo successivamente (nel 2016-2017), portati a termine i lavori, la contribuente otteneva dal tecnico incaricato l'asseverazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica inoltrando la prescritta comunicazione all'ENEA. L'Ufficio, pertanto, aveva proceduto a disconoscere le spese soste...
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