giovedì 17/11/2022 • 06:00
La Cassazione, con l'ordinanza n. 30950 del 20 ottobre 2022, ha affermato - intervenendo in materia di licenziamento per GMO - che l'obbligo di repêchage impone al datore di lavoro di verificare l'assenza in azienda di posizioni lavorative corrispondenti alle mansioni di fatto svolte dal lavoratore interessato.
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Il caso in esame prende le mosse dal ricorso presentato da un responsabile di filiale avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (consistente nella soppressione della posizione) intimatogli dalla società datrice di lavoro, affinché venisse accertata e dichiarata la sua illegittimità. Il lavoratore fondava la propria domanda sul rilievo che le mansioni da lui ricoperte non erano state soppresse bensì trasferite presso la sede centrale, il suo posto era stato preso da un collega meno anziano e, comunque, avrebbe potuto essere assegnato, con uguali mansioni, ad un'altra filiale. Il lavoratore chiedeva, altresì, la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate a seguito del suo diritto di essere inquadrato nel livello contrattuale superiore. Il Tribunale giudicava illegittimo il provvedimento espulsivo, ordinando alla società di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro e di risarcirgli il danno quantificato nelle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, oltre accessori di legge. Il Tribunale riconosceva anche il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel livello superiore di cui al CCNL ...
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