venerdì 18/11/2022 • 06:00
Il Decreto Aiuti ter convertito in legge conferma l’estensione al quarto trimestre 2022 del bonus riconosciuto per il carburante destinato alle attività agricole di autotrazione e ne estende l’applicazione anche agli acquisti finalizzati al riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
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Bonus carburanti agricoltura e pesca
Le imprese esercenti attività agricola potranno beneficiare del credito di imposta per l'acquisto di carburanti anche per il quarto trimestre.
L'agevolazione è ormai nota. Si tratta del bonus, riconosciuto sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca. L'agevolazione è stata prevista:
Infine, il DL 115/2022 (Decreto Aiuti ter) lo ha previsto anche con riferimento al quarto trimestre e la legge di conversione in corso di approvazione conferma le novità del testo originario.
La prima novità riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della norma; mentre per i trimestri precedenti il bonus era limitato alle spese sostenute per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, per il quarto trimestre l'applicazione del credito è estesa al carburante acquistato ed utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
L'altra novità è l'esplicita menzione, tra i soggetti beneficiari, delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 (attività di supporto alla produzione vegetale). Non è chiaro se questa previsione deve essere intesa come precisazione, per cui il credito spetta a queste imprese anche per il primo e per il terzo trimestre oppure se devono considerarsi incluse solo per il quarto trimestre. Sarebbe opportuno un chiarimento in tal senso.
Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la misura del credito che è sempre pari al 20% della spesa sostenuta, comprovata da fatture di acquisto e al netto dell'IVA.
Il credito va utilizzato direttamente in compensazione nel modello F24 utilizzando l'apposito codice tributo (differenziato per trimestre). L'utilizzo deve essere concluso entro il 31 dicembre 2022 con riferimento al credito del primo, del secondo e del terzo trimestre; va concluso entro il 31 marzo 2023 se relativo al quarto trimestre. In alternativa all'utilizzo diretto del credito, è possibile anche optare per la cessione dello stesso. Si tratta di una ipotesi abbastanza frequente nel settore agricolo considerato il ridotto carico fiscale derivante, magari, dalla presenza di altre agevolazioni (detassazione IRPEF per IAP e coltivatori diretti, ad esempio) o di altri crediti di imposta (credito “4.0”, ad esempio).
Sul tema della cessione del credito va ricordato che il beneficiario può effettuare la cessione a chiunque e che, salvo questa, ne sono ammesse due ulteriori ma solo a condizione che siano a favore di istituti bancari o assicurativi. Nel caso di cessione e non di utilizzo diretto, il beneficiario deve richiedere l'apposizione del visto di conformità che attesti la validità del credito (come avviene attualmente per i crediti relativi agli interventi edilizi) e deve preoccuparsi di compilare l'apposito modello e trasmetterlo all'Agenzia delle Entrate. Il modello trasmesso può essere annullato entro il quinto giorno lavorativo successivo all'invio della comunicazione stessa. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente. Decorso questo termine, è possibile ripresentare un modello a condizione che il cessionario abbia provveduto a rifiutare il credito nell'apposita piattaforma cessione crediti.
Il credito può essere ceduto solo per intero; l'utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito. L'acquirente del credito potrà utilizzarlo con le stesse modalità con cui lo avrebbe utilizzato il beneficiario; pertanto, il termine resta quello del 31 dicembre 2022 con riferimento ai crediti maturati nei primi tre trimestri 2022 e 31 marzo 2023 con riferimento al credito del quarto trimestre.
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