In tema di credito d'imposta ricerca e sviluppo, l'art. 38 DL 144/2022 - c.d. Decreto Aiuti ter, approvato in sede di conversione dal Senato - prevede alcune novità.
Nel dettaglio, l'art. 38 c. 1 del Decreto Aiuti ter proroga al 31 ottobre 2023 il termine per l'adesione alla sanatoria del credito ricerca e sviluppo e, di conseguenza, anche le relative scadenze:
- 16 dicembre 2023 (invece del 16 dicembre 2022) per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata di riversamento del credito di imposta in questione;
- 16 dicembre 2024 (invece del 16 dicembre 2023) per il versamento della seconda rata;
- 16 dicembre 2025 (anziché il 16 dicembre 2024) per il versamento dell'ultima rata.
Inoltre, in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione, l'art. 38 c. 2 del Decreto Aiuti ter prevede che la certificazione che le imprese possono richiedere per attestare la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio, può essere richiesta anche per le attività del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 DL 145/2013.
Si ricorda che analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta.
Le certificazioni di cui sopra possono essere richieste a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta sopra citati non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Fonte: Art. 38 DL 144/2022