giovedì 17/11/2022 • 06:00
Il Decreto Aiuti-ter, approvato in sede di conversione dal Senato e in attesa di pubblicazione in GU, proroga i crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, estendendoli anche ai costi sostenuti nei mesi di ottobre e novembre 2022 ed incrementando la misura delle agevolazioni.
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Il perdurare dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale continua ad incidere negativamente sul bilancio delle imprese. Al fine di mitigare gli effetti dei maggiori costi, l'art. 1 DL 144/2022, approvato dal Senato in sede di conversione, proroga i crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto dei prodotti energetici sopra menzionati ed istituiti dai precedenti Decreti legge (DL 4/2022, DL 17/2022, DL 21/2022, DL 50/2022 e DL 115/2022).
L'intervento normativo riguarda, nello specifico:
Tali crediti, correlati alla spesa di energia e gas sostenuta nei primi tre trimestri 2022, con il Decreto Aiuti-ter vengono estesi anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022, innalzando contestualmente la misura delle agevolazioni.
I contributi straordinari, inoltre, stando a quanto previsto nella bozza del c.d. Decreto Aiuti-quater, dovrebbero essere riconosciuti, altresì, per le spese sostenute nel mese di dicembre.
Credito d'imposta imprese energivore
Per le imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), di cui al DM 21 dicembre 2017, il credito d'imposta riconosciuto sulle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata viene esteso anche per i costi sostenuti nei mesi di ottobre e novembre 2022 e, contemporaneamente, viene incrementato dal 25% (ammontare concesso per i costi relativi al terzo trimestre 2022) al 40%. La spettanza del contributo straordinario è subordinata all'incremento dei costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi che dev'essere superiore al 30% rispetto alle spese relative al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
Lo stesso credito d'imposta, inoltre, è riconosciuto in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse auto consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata, va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della stessa energia elettrica.
Con le disposizioni del DL 144/2022 si assiste, quindi, ad un ulteriore incremento. L'agevolazione in commento, infatti, in origine fissata nella misura del 20% per le spese del primo trimestre 2022, è stata aumentata al 25% per i costi sostenuti nel secondo e terzo trimestre. Per i mesi di ottobre e novembre, la misura viene ulteriormente potenziata riconoscendo alle imprese un'agevolazione pari al 40% delle spese sostenute.
Credito d'imposta per le imprese gasivore
Tra i beneficiari dei crediti d'imposta spettanti per l'acquisto dei prodotti energetici ci sono anche le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore), a favore delle quali è riconosciuto, anche in tal caso, un contributo straordinario pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Tali imprese, tuttavia, potranno usufruire del suindicato contributo qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Anche il credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale è stato potenziato nel tempo, infatti, la misura agevolativa, inizialmente determinata con percentuale del 10%, passa al 40%.
Credito d'imposta per imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW
Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, che non siano classificate come imprese energivore, potranno beneficiare per le spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022 per l'acquisto della componente elettrica effettivamente utilizzata (acquisto comprovato dalle relative fatture), del contributo straordinario nella misura del 30%. Affinché tali imprese possano fruire della misura agevolativa, è necessario che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
Si evidenzia che, in precedenza, il credito d'imposta era limitato alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW. L'intervento del DL 144/2022 riconosce, invece, l'agevolazione alle imprese i cui contatori di energia elettrica abbiano potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
Credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale da parte di imprese non gasivore
Le imprese non rientranti nella classificazione di “imprese gasivore” potranno comunque beneficiare di un contributo sulle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale sotto forma di credito d'imposta, pari al 40% (in luogo del precedente 25%) di quanto sostenuto e consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Anche in tal caso, per fruire del credito d'imposta è richiesto che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS, debba aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre 2019.
Credito d'imposta acquisto energia elettrica e gas |
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1° trimestre 2022 |
2° trimestre 2022 |
3° trimestre 2022 |
Ottobre-novembre 2022 |
Imprese energivore |
20 % |
25% |
25% |
40% |
Imprese gasivore |
10% |
25% |
25% |
40% |
Imprese con contatori pari o superiori a 4,5 kW |
|
|
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30 % |
Imprese non gasivore |
|
25% |
25% |
40% |
Utilizzo dei crediti
Le imprese beneficiarie dei crediti d'imposta spettanti per l'acquisto di energia elettrica e gas e riferiti ad ottobre e novembre 2022, possono utilizzare gli stessi in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, entro il 31 marzo 2023. Tali crediti, inoltre, possono essere ceduti (solo per intero) ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario - TUB (art. 106 D.Lgs. 385/93), società appartenenti a un gruppo bancario (art. 64 TUB), oppure imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ai sensi del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005).
L'utilizzo in compensazione dei crediti qui in esame, può avvenire anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento. Tuttavia, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è necessario che le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato il credito d'imposta spettante, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all'art. 109 TUIR, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
Con riferimento ai crediti d'imposta relativi all'acquisto di energia elettrica e gas nei mesi di ottobre e novembre 2022, l'Agenzia delle Entrate, con la Ris. AE 30 settembre 2022 n. 54/E, ha istituito i codici tributo da indicare nel modello F24 per la compensazione.
Credito d'imposta |
Codice tributo |
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Credito d'imposta a favore delle imprese energivore |
6983 |
Credito d'imposta a favore delle imprese gasivore |
6984 |
Credito d'imposta a favore delle imprese non energivore |
6985 |
Credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore |
6986 |
Si segnala, da ultimo, che anche i crediti d'imposta riferiti al terzo trimestre 2022 potranno essere utilizzati entro il 31 marzo 2023 e non più entro il 31 dicembre 2022.
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