mercoledì 16/11/2022 • 10:38
Rimodulato il Superbonus per il 2023, non solo a favore di chi possiede un’abitazione principale e vanta un reddito non superiore a € 15.000, ma anche per i condomini che presenteranno la Cilas (Comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus) entro il 25 novembre 2022. Si attendono chiarimenti su quando deliberare l’approvazione dei lavori e presentare le Cilas.
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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 10 novembre 2022 n. 4, ha approvato il Decreto “Aiuti-quater” che prevede, tra le altre misure, la rimodulazione del Superbonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023.
Un sospiro di sollievo per molti, ma non per tutti. In primo luogo il decreto approvato dal Consiglio dei ministri anticipa la rimodulazione del Superbonus nella misura del 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini – ma non è tutto oro ciò che luccica – e, in secondo luogo, introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi abbiano un reddito pari a € 15 mila l'anno - innalzati in base al quoziente familiare.
Se, dunque, da un lato il nucleo familiare e il reddito complessivo del contribuente entrano in gioco per le agevolazioni legate alla prima casa, nel caso dei condomini l'agevolazione prevede una chiave a doppia mandata. Infatti, per fruire del Superbonus nella misura del 110% sarà necessario rispettare precisi termini temporali indicati nella bozza del Decreto Aiuti-quater in circolazione e, precisamente, con riferimento alla presentazione della comunicazione asseverata (Cilas) e alla delibera di approvazione dell'esecuzione dei lavori. Il termine indicato nella nuova novella è l'entrata in vigore del nuovo decreto, eppure tale formulazione della norma ha sollevato già non poche perplessità, svanite alla luce delle successive dichiarazioni del Ministro Giorgetti e del Presidente Giorgia Meloni. Grazie a tali chiarimenti è stato delineato l'arco temporale che consente di fruire della misura piena del Superbonus, visto che scende al 90% il beneficio, ad eccezione dei condomini che hanno provveduto a presentare la Cilas o altro titolo edilizio entro il prossimo 25 novembre.
Aiuti-quater: il decreto cambia la misura del Superbonus
Il Superbonus passa “quasi indenne” anche il prossimo Capodanno. Un po' più light, la misura resta sempre appetibile. L'agevolazione scende al 90% per le spese sostenute nel 2023, ecco il quadro previsto dal Decreto aiuti-quater in esame.
Per le unifamiliari cambiano le regole. La proroga al 31 marzo 2023 della misura al 110% è prevista solo sulla “prima Casa”, in quanto dal 1° gennaio 2023 scatta il bonus al ribasso, cioè si potrà applicare il Superbonus al 90%.
Per poter applicare il Superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023 si dovrà essere in presenza di interventi su villette unifamiliari per i contribuenti che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
La possibilità, invece, introdotta dal Decreto Aiuti-quater in esame prevede che, anche per il 2023, si acceda al beneficio del Superbonus, ma nella misura del 90%, per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito che è determinato in relazione al nucleo familiare (vale a dire € 15 mila l'anno, innalzati in base al quoziente familiare).
Il parametro reddituale di riferimento tiene conto, difatti, di alcuni nuovi elementi. Per calcolare il reddito da considerare, più precisamente, occorre sommare tutti i redditi percepiti dai membri del nucleo e diviso un coefficiente che “varia”, in relazione alle caratteristiche “numeriche” del nucleo familiare.
Per i condomini, le novità tengono conto di altri elementi che sono correlati con la parte burocratica dei lavori da realizzare. Più precisamente, si potrà applicare:
Superbonus per i condomini: l'importanza della Cilas
Alla luce della prima formulazione della nuova norma, i profili applicativi del 2023 del Superbonus con riferimento ai condomini sono stati oggetto, come anticipato in premessa, di alcune perplessità, in quanto la disposizione letteralmente menziona, in relazione alla delibera e alla presentazione della documentazione, un riferimento temporale avente come deadline “la data di entrata in vigore” del decreto Aiuti-quater. Più precisamente, la nuova norma inserita nella “bozza” del decreto in esame indicava che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), nn. 1) e 2), e lettera d) non si applicano agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo. La disposizione di cui al comma 1, lettera d), non si applica agli interventi di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020”.
A far chiarezza, subito dopo l'approvazione del Decreto Aiuti-quater, l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni che, durante la conferenza stampa, ha chiarito come la misura del Superbonus è applicabile al 110% anche per il 2023 per i condomini che presentano entro 25 novembre il titolo edilizio (Cilas), anche se non hanno ancora avviato i lavori.
A supporto sovviene anche la specifica presente nel sito del MEF - riferita al comunicato stampa ufficiale dell'11 novembre in commento al Decreto Aiuti ter - in cui si legge “Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti (Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del decreto aiuti quater”.
Alla luce di queste precisazioni, dunque, si potrà fruire del 110% per i “cantieri” già in corso e per quelli per i quali la Cilas viene presentata entro il prossimo 25 novembre 2022.
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