mercoledì 16/11/2022 • 06:00
I 300 euro lordi mensili onnicomprensivi, ricevuti dai Navigator, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico non vanno trattati come delle indennità di trasferta, rappresentano reddito di lavoro dipendente.
redazione Memento
La somma di 300 lordi mensili onnicomprensivi, corrisposta ai Navigator a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, non rappresenta un'indennità percepita per le trasferte, bensì, in base al principio di onnicomprensività, concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate dando risposta, con la Risoluzione n. 67/E dello scorso 15 novembre, alle numerose richieste di chiarimenti, pervenute dai Navigator, circa il trattamento fiscale da riservare alle somme ricevute a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l'espletamento della loro attività. Come noto, tali soggetti svolgono l'attività di assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l'impiego per facilitare l'incontro tra i beneficiari del programma del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro (art. 12 DL 4/2019 conv. L. 26/2019). I Navigator hanno stipulato, con ANPAL, un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l'assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l'impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto. Per l'incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l'espletamento dell'incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale. L'ambito territoriale di intervento dell'incarico di collaborazione è l'intero territorio della Provincia indicata nel contratto, con la conseguenza che l'intero territorio della Provincia costituisce il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei Navigator. Ciò premesso, per il Fisco, gli spostamenti di questi ultimi all'interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l'esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro. e, dunque, non ricorrono i presupposti per l'applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui all'art. 51 c.5 TUIR sulla somma forfettariamente corrisposta. Ai compensi ricevuti si applica il c.d. “principio di onnicomprensività” (art. 51 TUIR) che, come noto, viene utilizzato anche per determinare i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa. In base a detto principio, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente (o assimilato) costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente (o assimilato). Fonte: Ris. AE 15 novembre 2022 n. 67/E
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.