mercoledì 16/11/2022 • 06:00
L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito di attività di accertamento in materia di accise e di altre imposizioni indirette.
redazione Memento
Ai fini del versamento, tramite modello F24 Accise, degli importi dovuti a titolo di accisa e di altre imposizioni indirette a seguito di attività di accertamento, dovranno essere utilizzati i nuovi codici tributo elencati nella tabella che segue: Codice tributo Denominazione 2950 Accisa sull'alcole – Accertamento 2951 Accisa sulla birra – Accertamento 2952 Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi - Accertamento 2953 Accisa sui gas petroliferi liquefatti - Accertamento 2954 Accisa sull'energia elettrica - Accertamento 2955 Accisa sul gas naturale per autotrazione – Accertamento 2956 Denaturanti- Contrassegni di Stato- Accertamento 2957 Diritti di licenza sulle accise e imposte di consumo – Accertamento 2958 Accisa sul gas naturale per combustione – Accertamento 2959 Imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio – Accertamento 2960 Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto - Accertamento 2961 Entrate eventuali diverse concernenti le accise e le imposte di consumo -Accertamento 2962 Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento 2963 Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione – Accertamento 2964 Accisa sull'alcol metilico utilizzato per carburazione o combustione – Accertamento 2965 Indennità e interessi di mora per ritardati o differiti versamenti delle accise - Accertamento 2966 Sanzioni amministrative dovute in materia di accise ed imposte di consumo- Accertamento In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i nuovi codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: nel campo “ente”, la lettera “D”; nel campo “provincia”, sigla della provincia in cui avviene l'immissione in consumo; nel campo “codice identificativo”, il codice ditta (composto da nove caratteri alfanumerici privo di caratteri “IT00” ove indicati); nel campo “rateazione”: se il versamento è in forma rateale, utilizzare il formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che in caso di pagamento in un'unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”; nel campo “mese”, nessun valore; nel campo “anno di riferimento”, anno d'imposta per cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”; nel campo “codice ufficio”, nessun valore; nel campo “codice atto”, se richiesto, indicare il codice dell'atto oggetto di definizione. I nuovi codici sono stati istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 66/E del 15 novembre 2022 che riporta, per le stesse fattispecie, un'utile tabella dei codici tributo già esistenti riferiti ai versamenti spontanei e ai versamenti a seguito dell'attività di reclamo e mediazione. Al riguardo, al fine di aggiornare alla normativa vigente la descrizione di alcuni di essi, opportunamente evidenziati dal Fisco in grassetto, ne è stata variata la denominazione. Fonte: Ris. AE 15 novembre 2022 n. 66/E
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