sabato 19/11/2022 • 06:00
Il Decreto Aiuti-quater, D.L. 8 novembre 2022 n. 176, pubblicato nella GU 18 novembre 2022 n. 270, ha previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, per le imprese ad alto impatto energetico rispetto all'attività svolta, c.d. “energivore” o “gasivore”. Il contributo, già potenziato dal DL Aiuti-ter, si configura come tax credit pari al 40% delle spese sostenute per l'energia acquistata e utilizzata a dicembre 2022.
Pubblicato nella G.U. 18 novembre 2022 n. 270 il Decreto Aiuti quater che tiene conto della necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché a sostegno dell'economia, straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare in materia di ambiente, energia, istruzione, università e giustizia, nonché per l'accelerazione degli investimenti e della necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive. Tax credit energia e gas nel DL Aiuti-quater Viene riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019: tale credito spetta pure in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre 2022. L'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. Viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici alle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Alle imprese diverse da quelle gasivore (di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell'anno 2022 e nel mese di dicembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il mese di dicembre 2022. Riassumendo il tutto con una tabella si avrà: Energia elettrica Gas naturale Mesi di competenza Imprese energivore Imprese con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW Imprese gasivore Imprese non gasivore dicembre 40% 30% 40% 40% Modalità di utilizzo dei crediti I credit tax energia e gas dei decreti Aiuti-bis (terzo trimestre 2022), del DL Aiuti-Ter (mesi di ottobre e novembre) e del DL in commento (mese di dicembre 2022) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale entro la data del 30 giugno 2023 e cedibili solamente per intero. Entro il 16 marzo prossimo, invece, dovrà essere inviata l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate sull'importo maturato. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti da un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. I crediti d'imposta: sono utilizzabili esclusivamente in compensazione; non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP; non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR; sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del DL n. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Valgono le stesse regole per la cessione del credito, con un meccanismo simile a quello previsto per i bonus edilizi: i crediti sono cedibili esclusivamente per l'intero importo, e gli acquirenti non potranno trasferirli ulteriormente. Resta la possibilità di due ulteriori cessioni ma solo in favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Nel caso di cessione del credito, le imprese dovranno richiedere il visto di conformità riguardante i presupposti che danno diritto all'agevolazione. Entro il 16 marzo 2023 dovrà inoltre essere effettuata l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate: il mancato invio comporta la revoca dell'agevolazione.
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