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lunedì 21/11/2022 • 06:00

Fisco Doppie imposizioni

Prescrizione lunga per il credito da imposte pagate all’estero

Divenuto definitivo il pagamento all'estero dell'imposta, la relativa detrazione può essere richiesta entro i termini decennali di prescrizione, senza incorrere in decadenze ove calcolata sul reddito degli anni di riferimento. Così si pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 4315.

di Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Un contribuente impugnava il silenzio-rifiuto al rimborso opposto dall'Agenzia delle Entrate e richiesto con dichiarazione (Mod. Unico PF 2018 relativamente al periodo di imposta 2017) con riferimento a crediti per imposte versate all'estero (Libia ed Egitto), ove il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa nelle annualità dal 2010 al 2013. Il rimborso concerneva la c.d. doppia imposizione sui redditi oggetto di tassazione all'estero perché, secondo il ricorrente, le disposizioni normative in materia (art. 165 TUIR) non prevedono termini decadenziali ma esclusivamente un termine prescrizionale decennale. Al contrario, l'Ufficio evidenziava come il credito estero vada calcolato e utilizzato nella dichiarazione entro il cui termine di presentazione è avvenuto il pagamento a titolo definitivo. Nella fattispecie, l'Amministrazione precisava che gli unici documenti presentati dal ricorrente e attestanti il versamento delle imposte all'estero erano costituiti dalle certificazioni del sostituto estero dalle quali si evinceva che le imposte per i redditi percepiti negli anni dal 2010 al 2013 erano state versate prima del termine di presentazione delle relative dichiarazioni. Il credito estero richiesto in detrazione, invece, era stato esposto solo nella dichiarazione 2018 (per il 2017), presentata quindi successivamente allo spirare del termine di presentazione delle prime dichiarazioni utili, anc...

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