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mercoledì 16/11/2022 • 06:00

Impresa Bilanci sostenibili

Risoluzione Parlamento UE: comunicazione societaria sulla sostenibilità

Emanata Ia risoluzione sulla proposta di direttiva su comunicazione societaria sulla sostenibilità: la riforma riguarda la gestione dei bilanci di alcune tipologie di imprese (rendicontazione su gestione e governo societario; trasparenza delle informazioni; revisioni legali) in chiave sostenibile.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulla proposta di direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità: si tratta di una riforma complessiva che riguarda quattro diversi atti normativi comunitari (tre direttive e un regolamento), che hanno come minimo comun denominatore la gestione dei bilanci di determinate tipologie di imprese (rendicontazione sulla gestione e sul governo societario; trasparenza delle informazioni; revisioni legali) in chiave sostenibile.

Fra le numerose integrazioni e modifiche della disciplina, le più importanti riguardano senza ombra di dubbio:

  • la “vecchia” «dichiarazione di carattere non finanziario», oggi rinominata «rendicontazione di sostenibilità» e disciplinata in modo molto più analitico, e
  • i relativi principi, differenziati in funzione delle dimensioni delle imprese.

Comunicazione societaria: la rendicontazione di sostenibilità

Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle microimprese, comunicano informazioni sulle risorse immateriali essenziali e spiegano in che modo il modello aziendale dell’impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l’impresa: questa novità, relativa al contenuto della relazione sulla gestione, è il preludio della riforma sulla rendicontazione di sostenibilità.

La relazione sulla gestione costituisce un elemento essenziale dell’informativa di bilancio: dovrebbe presentare, secondo i desiderata comunitari, “almeno un fedele resoconto dell’andamento dell’attività e della situazione dell’impresa, formulato in modo compatibile con le dimensioni e la complessità dell’impresa”.

Le informazioni ivi presenti non dovrebbero limitarsi agli aspetti finanziari dell’attività dell’impresa, e dovrebbe esservi un’analisi dei loro aspetti ambientali e sociali necessari per la comprensione dell’andamento, dei risultati o della situazione dell’impresa.

Le imprese di grandi dimensioni e le piccole e medie imprese, ad eccezione delle micro-imprese, devono includere, nella relazione sulla gestione, le informazioni necessarie alla comprensione:

  • non solo dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità,

Le informazioni devono essere chiaramente identificabili nella relazione sulla gestione, tramite un’apposita sezione di tale relazione.

  • ma anche del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

Il riferimento alle questioni di sostenibilità (concetto che va ben oltre a quella ambientale), alla comprensione dell’impatto e delle azioni che possono influire su ognuna di esse la dicono lunga sul cambio di paradigma rispetto al passato, durante il quale si chiedeva uno sforzo minimo (“una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno…”) in relazione ad una serie di informazioni (ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, etc…) non facenti parti di un unicum (le sostenibilità) e per questo meno efficaci.

Con la riforma, il contenuto che la relazione deve avere è più integrato; il risultato è maggiore della somma delle singole informazioni, che peraltro sono state integrate, e devono includere:

  • una breve descrizione del modello e della strategia aziendali dell’impresa, che indichi, fra le altre cose, la resilienza del modello stesso, le opportunità per l’impresa connesse alle questioni di sostenibilità, i piani dell’impresa, ivi incluse le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento (lo scopo è quello di renderle compatibili con la transizione verso un’economia circolare e, dunque, sostenibile);
  • le modalità attraverso le quali sono presi in considerazione gli interessi degli stakeholders;
  • gli obiettivi di sostenibilità, scanditi a livello temporale, e una descrizione dei progressi conseguiti, insieme ad una dichiarazione che attesti “se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive”;
  • la descrizione delle competenze degli organi di amministrazione e gestione, delle politiche dell’impresa, delle procedure di due diligence applicate dall’impresa, dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell’impresa e alla sua catena del valore, delle eventuali azioni intraprese per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine (e dei risultati di tali azioni), dei principali rischi per l’impresa, degli indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni.

Tutte le informazioni, sopra sintetizzate, sono declinate in ottica sostenibile, e devono – laddove “opportuno” – includere “informazioni relative alle prospettive temporali a breve, medio e lungo termine”.

Le altre novità in materia di rendicontazione di sostenibilità riguardano:

  • la comunicazione dal vertice ai rappresentanti dei lavoratori, con i quali devono essere discussi anche i mezzi per ottenere e verificare tali informazioni;
  • le deroghe in base alle quali possono essere limitate nella rendicontazione di sostenibilità alcune informazioni da parte delle PMI (che fino al 1° gennaio 2028 possono decidere di non includere nella loro relazione sulla gestione le informazioni di sostenibilità);
  • le esenzioni per le «imprese figlie esentate» e le relative condizioni.

Le informazioni della rendicontazione di sostenibilità delle PMI

  1. una breve descrizione del modello e della strategia aziendali;
  2. una descrizione delle politiche in relazione alle questioni di sostenibilità;
  3. i principali impatti negativi, effettivi o potenziali, dell’impresa e le eventuali azioni intraprese per identificare, monitorare, prevenire o attenuare tali impatti negativi effettivi o potenziali o per porvi rimedio;
  4. i principali rischi e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall’impresa;
  5. gli indicatori fondamentali necessari per la comunicazione delle informazioni.

Le imprese devono comunicare le informazioni in conformità dei principi di rendicontazione di sostenibilità.

Comunicazione societaria: i principi di rendicontazione di sostenibilità

I principi di sostenibilità saranno adottati, in futuro, dalla Commissione Europea, con lo scopo di integrare il contenuto della riforma, che a tal proposito disciplina:

  • gli steps temporali attraverso i quali gli atti delegati saranno adottati;
  • le informazioni che le imprese saranno tenute a comunicare (che comprendono almeno le informazioni di cui hanno bisogno i partecipanti ai mercati finanziari soggetti agli obblighi di informativa);
  • le modalità con le quali prestare “particolare attenzione” alla portata dei rischi e degli impatti relativi alle questioni di sostenibilità per ciascun settore;
  • il riesame almeno triennale degli atti delegati, e la consultazione almeno annuale della Commissione con il Parlamento e con il gruppo di esperti “per quanto riguarda l’elaborazione di principi di rendicontazione di sostenibilità”, che da un lato devono assicurare la qualità delle informazioni comunicate, richiedendo che esse siano comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e rappresentate fedelmente, e dall’altro evitare di imporre alle imprese un onere amministrativo sproporzionato.

Cosa devono specificare i principi di rendicontazione di sostenibilità?

1) le informazioni che le imprese sono tenute a comunicare riguardo a specifici:

  1. fattori ambientali (mitigazione dei – e adattamento ai – cambiamenti climatici; risorse idriche e marine; uso delle risorse ed economia circolare; inquinamento; biodiversità ed ecosistemi; …);
  2. fattori sociali e in materia di diritti umani (parità di trattamento e le pari opportunità per tutti; condizioni di lavoro; rispetto dei diritti umani; …);
  3. fattori di governance (ruolo degli organi di amministrazione, gestione e controllo; caratteristiche principali dei sistemi interni di controllo e gestione del rischio dell’impresa; …);

2) le informazioni prospettiche, retrospettive, qualitative e quantitative, a seconda dei casi, che le imprese sono tenute a comunicare.

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