mercoledì 16/11/2022 • 06:00
La Commissione europea ha adottato una modifica del Temporary Framework di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di continuare ad avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato con l'obiettivo di sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, di far fronte ai prezzi elevati dell'energia e del gas nell'UE e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento quest'inverno.
Ascolta la news 5:03
Nell'ambito degli Aiuti di Stato la Commissione europea (Comunicazione 2022/C 426/01 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.11.2022) proroga e modifica il quadro temporaneo di crisi a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina: il Temporary Framework è stato adottato il 23 marzo 2022 ed è stato oggetto di una prima modifica il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.
Proroga e modifiche al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato
L'aggressione militare russa contro l'Ucraina ha comportato una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l'UE di taluni prodotti dell'Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall'UE verso l'Ucraina e il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas nell'UE. In tale contesto la Commissione ha deciso di adottare la comunicazione in commento per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particola ha stabilito:
Le misure previste dal quadro temporaneo non pregiudicano la possibilità di autorizzare altre misure necessarie e proporzionate.
La Commissione ha inoltre deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di concedere misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legato all'emergenza COVID-19.
Misure di aiuti di Stato adeguate
Le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un'impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l'efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato.
Le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un'aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. Nella misura in cui gli interventi nazionali si configurano come aiuti, possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato se soddisfano determinati requisiti.
Con riguardo agli aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica l'aiuto può essere concesso direttamente al beneficiario finale o erogato attraverso un fornitore di energia. Se l'aiuto è erogato attraverso un fornitore di energia, lo Stato membro deve dimostrare l'esistenza di un meccanismo atto a garantire la concorrenza tra i fornitori e mediante il quale l'aiuto è trasferito al beneficiario finale.
Aiuti di importo limitato
Oltre alle possibilità esistenti basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale.
La Commissione considera tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
Fonte: Comunicazione 2022/C 426/01 (Gazzetta ufficiale Unione europea 9 novembre 2022)
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.