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mercoledì 16/11/2022 • 06:00

Finanziamenti Commissione Europea

Proroga e modifiche al Temporary Framework di crisi

La Commissione europea ha adottato una modifica del Temporary Framework di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di continuare ad avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato con l'obiettivo di sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, di far fronte ai prezzi elevati dell'energia e del gas nell'UE e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento quest'inverno.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Nell'ambito degli Aiuti di Stato la Commissione europea (Comunicazione 2022/C 426/01 pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 9.11.2022) proroga e modifica il quadro temporaneo di crisi a sostegno dell'economia in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina: il Temporary Framework è stato adottato il 23 marzo 2022 ed è stato oggetto di una prima modifica il 20 luglio 2022 per integrare il pacchetto di preparazione all'inverno, in linea con gli obiettivi del piano REPowerEU.

Proroga e modifiche al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato

L'aggressione militare russa contro l'Ucraina ha comportato una perturbazione delle catene di approvvigionamento per le importazioni verso l'UE di taluni prodotti dell'Ucraina, in particolare cereali e oli vegetali, nonché per le esportazioni di prodotti dall'UE verso l'Ucraina e il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas nell'UE. In tale contesto la Commissione ha deciso di adottare la comunicazione in commento per specificare quali sono i criteri utilizzati per la valutazione della compatibilità con il mercato interno delle misure di aiuto di Stato che gli Stati membri possono adottare per porre rimedio alle ripercussioni economiche dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particola ha stabilito:

  • proroga fino al 31 dicembre 2023 tutte le misure previste dal quadro temporaneo di crisi;
  • aumento dei massimali fissati per gli aiuti di importo limitato fino a 250.000 € e 300.000 € per le imprese che operano, rispettivamente, nei settori dell'agricoltura e della pesca e acquacoltura, e fino a 2 milioni di € per le imprese di tutti gli altri settori;
  • introduzione di una maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alla liquidità alle imprese del settore energetico nel quadro delle loro attività di negoziazione. In casi eccezionali e nel rispetto di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% se sono fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Ciò è in linea con l'atto delegato adottato dalla Commissione il 18 ottobre 2022, che consente, a determinate condizioni, l'utilizzo di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e garanzie pubbliche per soddisfare le richieste di margini;
  • aumento della flessibilità e le possibilità di sostegno per le imprese colpite dall'aumento dei costi dell'energia, fatte salve le misure di salvaguardia. Gli Stati membri saranno autorizzati a calcolare il sostegno sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e a garantire il proseguimento delle attività economiche. Inoltre possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, fatte salve le misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni. Per le imprese che ricevono importi di aiuto più elevati, il quadro temporaneo di crisi prevede l'impegno di definire un percorso verso la riduzione dell'impronta di carbonio del consumo energetico e l'attuazione di misure di efficienza energetica;
  • introduzione di nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il regolamento (UE) 2022/1854;
  • chiarimenti sui criteri di valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale sostegno alla solvibilità dovrebbe essere i) necessario, adeguato e proporzionato; ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato; e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e bonus.

Le misure previste dal quadro temporaneo non pregiudicano la possibilità di autorizzare altre misure necessarie e proporzionate.

La Commissione ha inoltre deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di concedere misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legato all'emergenza COVID-19.

Misure di aiuti di Stato adeguate

Le misure a favore dei consumatori di energia non commerciali non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un'impresa specifici. Gli Stati membri possono, ad esempio, erogare prestazioni sociali specifiche ai soggetti più a rischio per aiutarli a pagare le bollette energetiche, a breve termine, o fornire sostegno per migliorare l'efficienza energetica, garantendo nel contempo un efficace funzionamento del mercato.

Le misure destinate ai consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato, a condizione che tali misure siano di natura generale. Tali misure non selettive possono, ad esempio, assumere la forma di sgravi generali da imposte o prelievi, di un'aliquota ridotta per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti. Nella misura in cui gli interventi nazionali si configurano come aiuti, possono essere considerati compatibili con le norme sugli aiuti di Stato se soddisfano determinati requisiti.

Con riguardo agli aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica l'aiuto può essere concesso direttamente al beneficiario finale o erogato attraverso un fornitore di energia. Se l'aiuto è erogato attraverso un fornitore di energia, lo Stato membro deve dimostrare l'esistenza di un meccanismo atto a garantire la concorrenza tra i fornitori e mediante il quale l'aiuto è trasferito al beneficiario finale.

Aiuti di importo limitato

Oltre alle possibilità esistenti basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale.

La Commissione considera tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. l'importo complessivo dell'aiuto non supera in alcun momento 2 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 2 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  2. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale;
  3. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
  4. l'aiuto è concesso a imprese colpite dalla crisi;
  5. gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

Fonte: Comunicazione 2022/C 426/01 (Gazzetta ufficiale Unione europea 9 novembre 2022)

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