martedì 15/11/2022 • 12:12
L’INPGI, con Comunicato diffuso sul proprio sito in data 7 novembre 2022, informa che, a seguito del via libera da parte dei Ministeri vigilanti, sono pienamente operative le nuove disposizioni in materia di disoccupazione per i co.co.co. e di indennità di maternità/paternità per i liberi professionisti.
redazione Memento
I Ministeri vigilanti, con Nota del 26 ottobre 2022, hanno definitivamente approvato le novità regolamentari adottate dall'INPGI nel marzo scorso. Alla luce di ciò, l'INPGI informa, con Comunicato diffuso sul proprio sito in data 7 novembre 2022, la piena operatività delle nuove disposizioni. Si ricorda che le modifiche si sono rese necessarie al fine di recepire le disposizioni legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), che dispone, tra le altre novità, con il passaggio dall'INPGI all'INPS, la gestione da parte dell'INPS degli assunti dopo il 1° luglio 2022. In particolare, le modifiche vertono in materia: di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi; di indennità di maternità/paternità per i liberi professionisti. Fra le novità: fino a 12 mesi di indennità (coperti da contribuzione figurativa) per i titolari di contratti di co.co.co. cessati dopo il 1° gennaio 2022 e tutele più robuste per le giornaliste con redditi bassi o interessate da gravi complicanze della gravidanza. Cosa si prevede per i trattamenti di disoccupazione? Nello specifico, per i trattamenti di disoccupazione erogati dall'INPGI a seguito della cessazione di rapporti di co.co.co. verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato previsto: un ampliamento del periodo indennizzabile fino ad un massimo di 12 mesi; che gli abbattimenti del 3% sull'indennità mensile scattino ora dal sesto mese di indennizzo e non più dal quarto mese. Da segnalare, in quanto particolarmente rilevante, è la novità che, per i periodi indennizzati, prevede il riconoscimento della contribuzione figurativa. Indennità di maternità/paternità: cosa cambia? Per quanto riguarda l'indennità di maternità/paternità, è stato previsto il riconoscimento di ulteriori 3 mesi di indennità, in aggiunta ai 5 già spettanti, a favore degli iscritti che nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità/paternità abbiano dichiarato un reddito inferiore a € 8.145. Tale importo reddituale sarà rivalutato annualmente in base all'indice inflattivo (indice FOI come determinato dall'ISTAT). La novità introdotta con il Decreto “conciliazione vita-lavoro” Per quanto concerne l'indennità di maternità a favore delle libere professioniste, una ulteriore novità legislativa è stata prevista dal Decreto “conciliazione vita-lavoro”. Si dispone, infatti, che in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, oltre all'indennità ordinaria di 5 mensilità (estesa ad 8 mensilità in caso di redditi inferiori a € 8.145) sia riconosciuta una ulteriore indennità di maternità per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto. L'Istituto, in quanto da sempre sensibile ai temi della maternità, con propria disciplina autonoma già prevedeva in questi casi l'indennizzo di una mensilità precedente al parto: dall'entrata in vigore del Decreto, 13 agosto 2022, è pienamente operativa, pertanto, la nuova disposizione. Fonte: Comunicato INPGI 7 novembre 2022
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