martedì 15/11/2022 • 11:59
In caso di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta ad essa antecedenti si estende non solo solidalmente ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all’operazione. È quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza dell’11 novembre 2022 n. 33436.
redazione Memento
Quando si realizza un'operazione di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali riguardanti gli anni di imposta antecedenti l'operazione stessa diverge da quella riguardante le obbligazioni civili (soggetta ai limiti di cui all'art. 2506-bis c. 2 c.c. e all'art. 2506-quater c. 3 c.c.), in quanto, fermi gli obblighi erariali in capo alla scissa e alla designata, si estende non solo solidalmente ma anche illimitatamente a tutte le società partecipanti all'operazione, indipendentemente dalle quote di patrimonio assegnato con detta operazione. La diversità di trattamento fra obbligazioni civilistiche e obbligazioni tributarie in caso di scissione è da ricondursi alla specialità dei crediti tributari e all'esigenza di conseguire l'equilibrio di bilancio e rispettare i parametri europei del debito pubblico, per cui tale specialità giustifica, in caso di scissione societaria, una disciplina differenziata, secondo un canone di adeguatezza e proporzionalità, affinché l'Amministrazione finanziaria non subisca pregiudizio dall'operazione di scissione. Nel caso di specie, una srl, beneficiaria di una scissione parziale con assegnazione di una quota del patrimonio, ha impugnato una cartella di pagamento scaturente da iscrizione a ruolo a seguito di avvisi di accertamento relativi agli anni 2002, 2003 e 2004. Il Giudice d'appello ha riconosciuto la legittimità della notificazione della cartella alla coobbligata, benché altro fosse il debitore iscritto a ruolo (ossia la società scissa). Ha inoltre rilevato che il debito in questione non risultava dal progetto di scissione, sicché, in applicazione dell'art. 2506-quater c. 2 c.c., la società beneficiaria è solidalmente responsabile del debito non soddisfatto della scissa, non fruisce di un beneficium excussionis ma risponde soltanto nei limiti del patrimonio netto assegnato e non già dell'importo del debito che lo ecceda. Avverso questa pronuncia si propone ricorso per cassazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, accoglie il ricorso escludendo, in caso di obbligazioni solidali, la necessità della formazione di atti di accertamento prodromici nei confronti del coobbligato, atteso che il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di contestare la pretesa originaria, impugnando insieme all'atto notificato anche quelli presupposti. Fonte: Cass. 11 novembre 2022 n. 33436
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