Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo (art. 10 D.Lgs. 503/92), i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno.
Pertanto, l'Istituto, con Mess. INPS 14 novembre 2022 n. 4101, chiarisce quali siano i titolari di pensione (con decorrenza compresa entro il 2021), soggetti al divieto di cumulo parziale, tenuti a dichiarare entro il 30 novembre 2022 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2021.
Quali sono i pensionati esclusi dall'obbligo?
Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, i seguenti soggetti:
Titolari
Note
di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994
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di pensione di vecchiaia
Si ricorda che dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione
di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo
Si ricorda che dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro
di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima
Si ricorda che dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro
di pensione o assegno di invalidità a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi
N.B. Con riferimento agli assegni di invalidità si ricorda che, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G (art. 1, c. 42, L. 335/95). Tale disposizione continua a operare anche nei casi in cui l'assegno di invalidità sia stato liquidato con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.
Esistono altre eccezioni?
Inoltre, sono esclusi:
i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni elencate, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto ma che ne sono esclusi in quanto, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a € 6.702,54;
i titolari di trattamenti pensionistici che:
cumulano redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private;
in quanto amministratori locali percepiscono indennità e gettoni di presenza;
percepiscono indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei);
svolgono la funzione di giudice tributario, per le indennità percepite per l'esercizio di tale funzione;
percepiscono remunerazione in quanto sacerdoti.
N.B. Si precisa che per il regime di cumulabilità applicabile nei confronti dei giudici di pace e per i giudici onorari aggregati per le indennità percepite nell'esercizio delle loro funzioni, sarà pubblicata apposita circolare all'esito degli opportuni approfondimenti.
Entro quando presentare la dichiarazione?
Entro il 30 novembre 2022, i pensionati che non si trovano nelle condizioni elencate sono tenuti a effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nell'anno 2021.
La scadenza è stabilita tenendo conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell'IRPEF.
Da ricordare: le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF. Pertanto, i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo, sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2022.
Quali sono i redditi da dichiarare?
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.
Come presentare la domanda?
Accedere tramite il sito INPS: il pensionato può accedere alle prestazioni e ai servizi dell'Istituto tramite il sito, utilizzando SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE);
Una volta autenticatosi con le proprie credenziali, il pensionato può accedere all'elenco “Prestazioni e servizi” e selezionare la voce “Dichiarazione Reddituale – RED Semplificato” (per la dichiarazione RED);
Nel successivo pannello occorre scegliere la Campagna di riferimento: 2022 (dichiarazione redditi per l'anno 2021).
In alternativa, la dichiarazione reddituale può essere resa anche attraverso il Contact Center Multicanale (lunedì-venerdì, dalle ore 8 alle 20, e sabato dalle ore 8 alle 14).
Attenzione alle sanzioni
I titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.
La somma sarà prelevata dall'Ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Una precisazione per i giornalisti
Dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità (art. 8 Regolamento INPGI 21 febbraio 2017) sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti di quanto previsto. Pertanto, le istruzioni del messaggio in commento trovano applicazione anche nei confronti dei titolari di pensione di invalidità con riferimento alla dichiarazione a preventivo.
Pensionati di inabilità/invalidità iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità.
Tali fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della P.A.), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni.
Si precisa che, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, lo stesso divieto non opera nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all'impiego civile nella P.A., per inidoneità al servizio militare o d'istituto.
In sede di compilazione telematica dell'istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l'avvertenza che, in caso svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.
Fonte: Mess. INPS 14 novembre 2022 n. 4101