martedì 15/11/2022 • 06:00
Il Consiglio Nazionale, tramite il canale Pronto Ordini, ha chiarito che anche in relazione alle attività formative a distanza, fortemente aumentate a seguito della pandemia, si applicano i parametri sinora utilizzati per determinare gli importi dovuti agli Ordini a titolo di ristoro.
redazione Memento
Il forte incremento dell'offerta formativa on line, quale conseguenza dell'emergenza epidemiologica, non giustifica comunque una diversa determinazione degli importi dovuti agli Ordini dai soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di formazione professionale continua a titolo di ristoro degli oneri, come previsto dall'art.13, c. 5, Regolamento per la formazione professionale continua (FPC). A chiarirlo è il CNDCEC in risposta alla richiesta dell'Ordine di Como di indicare una linea comune che gli Ordini possano adottare per la determinazione di detti importi. La disciplina in materia, contenuta al richiamato art. 13, in relazione agli eventi a pagamento indica in maniera puntuale i criteri da adottare per la determinazione di tali somme, mentre, per gli eventi gratuiti precisa l'entità di un importo fisso. La norma prevede inoltre che l'Ordine possa concordare con i singoli soggetti autorizzati una diversa determinazione degli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri, ovvero stabilire mediante convenzione delle forme di contribuzione alternative. Ebbene, dette regole, secondo quanto chiarito dal CNDCEC vanno applicate anche in caso di eventi formativi non in presenza ma da remoto. Ciò in quanto, spiegano dal Consiglio, “non è prevista una particolare o diversa previsione per le attività formative a distanza, in relazione alle quali si applicano i criteri di determinazione degli importi dovuti dai soggetti autorizzati indicati all'articolo 13, co. 5. La norma, infatti, oltre a fornire nel dettaglio le modalità di determinazione degli importi, lascia anche un ampio margine di valutazione all'Ordine che, rilevata l'esigenza di riscuotere somme diverse conseguentemente all'aumento dell'offerta e della domanda della formazione on line registrato per effetto dell'emergenza epidemiologica, voglia concordare con i soggetti autorizzati modalità differenti per definire tali somme”. La diversa determinazione degli importi dovuti a titolo di ristoro degli oneri concordata con i singoli soggetti autorizzati, definita o meno mediante convenzione, andrà deliberata dal Consiglio dell'Ordine. Fonte: P.O. CNDCEC 14 novembre 2022 n. 130
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