martedì 15/11/2022 • 06:00
A partire dal 15 novembre 2022 e fino al 15 dicembre, è possibile presentare istanza di accesso al contributo per la misura Garanzie Confidi, ovvero i contributi in gestione per la concessione alle PMI ed ai professionisti di garanzie pubbliche agevolate su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine.
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Dalle ore 12 del 15 novembre fino alle ore 12 del 15 dicembre, è possibile presentare le richieste di contributo finalizzato alla costituzione di appositi e distinti fondi rischi che i Confidi utilizzano per concedere nuove garanzie a piccole e medie imprese (PMI) ed ai professionisti su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine.
È quanto stabilito dal Decreto direttoriale 23 agosto 2022 del Ministero dello sviluppo, adesso rinominato Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), il quale definisce anche, in attuazione dell'art. 16 del decreto interministeriale 7 aprile 2021, le modalità per la presentazione delle richieste del summenzionato contributo.
Sono fornite, inoltre, indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni del decreto 7 aprile 2021, nonché le procedure e gli schemi per la presentazione e la valutazione delle richieste d'ammissione al “contributo pubblico” (il contributo rimborsabile di cui all'art. 1, c. 221, della L. 145/2018), la documentazione e gli ulteriori allegati che i Confidi richiedenti sono tenuti a trasmettere contestualmente alla richiesta d'ammissione al contributo e le procedure operative finalizzate alla concessione ed erogazione dello stesso.
Modalità di presentazione delle richieste di accesso al contributo
Come anticipato, a partire dalle ore 12.00 del 15 novembre 2022 e fino alle ore 12.00 del 15 dicembre 2022, è possibile presentare istanza d'accesso al contributo per la misura Garanzie Confidi, attraverso l'invio dell'istanza e dei relativi allegati tramite.
Ai fini della presentazione della domanda è necessario:
È possibile presentare una sola domanda di contributo e, ai fini della presentazione della richiesta d'accesso allo stesso, i Confidi devono possedere una PEC attiva e registrata presso il Registro delle imprese. Le istanze vengono esaminate in ordine cronologico di presentazione, complete di tutti i dati e le informazioni richieste e dei previsti allegati.
Il termine finale per la presentazione delle richieste d'accesso al contributo potrà essere anticipato, rispetto alla data del 15 dicembre 2022, nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, di cui verrà data specifica comunicazione sulla stessa pagina dedicata all'agevolazione.
Esame delle richieste e comunicazione di concessione del contributo
Le richieste d'accesso al contributo pubblico, complete di tutti gli allegati richiamati nei moduli di presentazione previsti, saranno esaminate dal Ministero secondo l'ordine cronologico di ricezione.
Quest'ultimo potrà richiedere ulteriore documentazione qualora quella prodotta sia carente o insufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo pubblico.
Il Ministero determinerà l'importo del contributo pubblico concedibile ai Confidi sulla base dei criteri indicati agli artt. 5 e 6 DM 7 aprile 2021.
Per le richieste d'accesso al contributo pubblico per le quali l'istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procederà all'adozione del decreto di concessione entro novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dal completamento della stessa nei casi di documentazione carente o insufficiente a comprovare i requisiti per l'accesso al contributo pubblico.
Presentazione dell'istanza di erogazione del contributo
È, altresì, stabilito che, i Confidi, i quali a seguito della presentazione dell'istanza di contributo e della positiva valutazione della stessa, abbiano ottenuto decreto di concessione del contributo a fronte della realizzazione di progetti di digitalizzazione/efficientamento gestionale, potranno presentare istanza di erogazione del contributo entro il termine di sessanta giorni dal completamento dei progetti stessi. Ai fini della presentazione dell'istanza di erogazione è necessario:
Nel decreto direttoriale si specifica che l'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata all'avvenuta trasmissione al Ministero del decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del Confidi, alla trasmissione della citata istanza di erogazione ed alla positiva valutazione della stessa, nonché al positivo esito delle ulteriori verifiche previste dalla normativa.
Per i Confidi che, a seguito della presentazione della domanda e della positiva valutazione della stessa, abbiamo ottenuto il decreto di concessione del contributo a fronte di operazioni di aggregazione [art. 4, c. 1, lett. a), del decreto 7 aprile 2021], invece, l'erogazione del contributo seguirà alla trasmissione al Ministero del decreto di concessione controfirmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del confidi, senza necessità di formulare apposita istanza, subordinatamente al positivo esito dei controlli previsti dalla normativa.
Infine, occorre precisare che, l'erogazione del contributo sarà effettuata, in tutti i casi, su disposizione del Ministero, dal Gestore del Fondo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario dedicato in modo esclusivo alla gestione del fondo rischi, indicato dal Confidi nella richiesta di accesso al contributo pubblico, ovvero, nelle fattispecie riguardante i progetti di digitalizzazione o di efficientamento gestionale [art. 4, c. 1, lett. b) e c), del decreto 7 aprile 2021], nella richiesta di erogazione.
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