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martedì 15/11/2022 • 06:00

Impresa Produzione energia

Decreto Aiuti quater: più gas nazionale a prezzi equi

Nel DL Aiuti quarter, le misure per fronteggiare l'emergenza energetica attraverso il rafforzamento dell’approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi. Due i cardini del sistema: il ruolo del GSE e la possibilità di rilasciare nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in specifiche zone di mare.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L’incremento della produzione di gas naturale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge «Aiuti quater», che – (anche) allo scopo di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile – ha apportato alcune modifiche al «decreto bollette», con il quale in marzo il Governo Draghi ha dettato misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

In particolare, le modifiche alle misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi hanno riguardato:

  1. il ruolo del GSE, nelle parti relative:
    1. alle modalità di adesione alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas;
    2. alla gestione dei contratti di acquisto a lungo termine;
    3. alle procedure attraverso le quali offre i diritti sul gas oggetto di tali contratti;
  2. la possibilità di rilasciare nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in specifiche zone di mare.

Il ruolo del GSE

La prima modifica consiste in un’integrazione della disciplina relativa all’invito che il GSE effettua ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale (situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale), a manifestare interesse ad aderire alle procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale, nella parte relativa al campo di applicazione.

Fermo restando che il GSE deve comunicare:

  • i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031;
  • un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale (per lo stesso periodo) nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari.

La norma ribadisce che tale disposizione si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività, e precisa che:

  • occorre considerare, “anche ai fini dell’attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali”;
  • il campo di applicazione si estende ad uno specifico tratto di mare (“compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, ad una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi”).

In deroga alle norme dettate, ad inizio anni ’90, e successivamente integrate, per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale, è consentita la coltivazione di tali concessioni per la durata di vita utile del giacimento:

  • a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure
  • e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell’assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa.

La gestione dei contratti di acquisto a lungo termine

La disciplina relativa alla stipula dei contratti di acquisto di diritti di lungo termine è più dettagliata, rispetto al passato:

-si precisa la forma dei contratti (che hanno sempre una durata massima di dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto), che sono “in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al PSV [punto di scambio virtuale]”;

-in relazione al prezzo (che, come in precedenza, deve garantire la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un’equa remunerazione):

  • scompare la condizione della “coltivabilità economica del giacimento”;
  • si precisa che è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi (che sono quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh).

Definita anche una disciplina transitoria, da adottarsi nelle more della conclusione delle procedure autorizzative (a partire dal 1° gennaio 2023 e “comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas”).

DL Aiuti quarter, la disciplina transitoria

I titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse devono mettere a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas.

Fino al 2024 deve corrispondere ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti.

Per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi.

Non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse.

Le procedure di offerta dei diritti sul gas

Entrano più nel dettaglio anche le norme che riguardano la procedura di offerta dei diritti sul gas, oggetto dei contratti di acquisto a lungo termine, “complessivamente – si precisa ora – acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas” che:

  • agendo anche in forma aggregata;
  • avendo diritto ad un regime di aiuti (“mediante la rideterminazione, a decorrere dal 1° aprile 2022, dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione”)

hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 1 GWh/anno.

Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Il decreto precisa, inoltre:

- che i diritti offerti sono aggiudicati all’esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota, in esito alle quali il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un “contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati” (nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati);

- il contenuto dei contratti, i quali prevedono anche:

  • che la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno (sulla base delle effettive produzioni nel corso dell’anno precedente);
  • il divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

Le nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi

L’ultima modifica ha riguardato la possibilità di rilasciare nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in specifiche zone di mare.

Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l’adesione alle nuove procedure, in deroga a quanto previsto nel Testo Unico Ambientale (che vieta le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare) il decreto “Aiuti quater” consente il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi mc.

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