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lunedì 14/11/2022 • 11:49

Contabilità Revisione legale

Revisori di Paesi terzi: il MEF istituisce l’apposita sezione del Registro

Nella sezione "Revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi" sono iscritti i revisori di Paesi terzi che presentano una relazione di revisione sul bilancio di un'impresa avente sede al di fuori dell'UE, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione nel mercato italiano, nonché i revisori aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti. 

a cura di

redazione Memento

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

  • caricamento..

E' istituita nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione separata denominata «sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi» (ai sensi dell'art. 34 c. 1 D.Lgs.39/2010) distinta in due parti:

  • parte A, nella quale sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi terzi qualora tali revisori ed enti di revisione presentino una relazione di revisione riguardante il bilancio d'esercizio o il bilancio consolidato di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato italiano (art. 45 Dir. 2006/43/CE);
  • parte B, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di revisione contabile di Paesi terzi aventi sede in Paesi terzi che sono valutati equivalenti in conformità all'art. 46 Dir. 2006/43/CE.   

Per ciascun revisore di un Paese terzo o ente di revisione contabile di un Paese terzo iscritto nella parte A o B sono riportatele seguenti informazioni:     

a) le generalità e i recapiti del revisore ovvero la denominazione sociale, la forma giuridica e i recapiti dell'ente di revisione contabile di un Paese terzo con  l'indicazione del rappresentante legale;

b) i dati identificativi e i recapiti di tutti gli uffici responsabili che contribuiscono ai lavori finalizzati all'emissione delle relazioni di revisione;

c) la denominazione dell'eventuale rete di appartenenza del soggetto istante;

d) gli estremi di registrazione del soggetto istante in qualità di revisore o ente di revisione contabile nel paese di origine e l'indicazione dell'Autorità presso la quale il medesimo soggetto è registrato;

e) gli estremi di eventuali registrazioni del soggetto istante come revisore o ente di revisione contabile di Paese terzo presso altri paesi dell'Unione Europea o dell'Area economica europea;

f) i nominativi, le eventuali qualifiche professionali e i recapiti di tutti i membri degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile;

g) i nominativi dei responsabili della revisione dei conti delle entità di cui all'art. 34 c. 1 D.Lgs. 39/2010 nonché gli estremi della relativa registrazione in qualità di revisori del paese di origine e l'indicazione se tali soggetti siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli di cui agli articoli da 6 a 10 della Dir. 2006/43/CE.   

Le informazioni contenute nella sezione parte A e parte B del registro dei revisori legali sono conservate in forma elettronica e accessibili gratuitamente sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - registro dei revisori legali.   

L'iscrizione dei revisori e degli enti di revisione contabile nell'apposita sezione non abilita detti soggetti all'esercizio della revisione legale in Italia ed è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

a) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo sono tenuti al rilascio della relazione di revisione riguardante i conti annuali o i conti consolidati delle entità di cui all'art. 34 c. 1 D.Lgs.39/2010;

b) il revisore di un Paese terzo è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli da 6 a 10 della Dir. 2006/43/CE;

c) negli enti di  revisione contabile di un Paese terzo, la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o di direzione è in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli da 6 a 10 della Dir. 2006/43/CE;

d) negli enti di revisione contabile di un Paese terzo, i revisori responsabili dell'incarico, incaricati della revisione delle entità di cui  all'art. 34 c. 1 D.Lgs. 39/2010, sono in possesso di requisiti equivalenti a quelli previsti dagli articoli da 6 a 10 della Dir. 2006/43/CE;

e) la revisione dei conti delle entità di cui  all'art. 34 c. 1 D.Lgs. 39/2010, è effettuata in  conformità  ai  principi  di revisione International Standards of Auditing (ISA) emanati dall'International Federation of Accountants (IFAC) e in conformità alle regole di indipendenza di cui agli articoli da 22 a 25 della Dir. 2006/43/CE ovvero in conformità a  principi e regole equivalenti; 

f) il revisore di un Paese terzo o l'ente di revisione contabile di un Paese terzo pubblicano sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale contenente le informazioni richieste dall'art. 13 Reg. 537/2014/UE, ovvero ottemperano ad obblighi di informativa equivalenti; 

g) il revisore di un Paese terzo  ovvero  tutti  i  membri  degli organi di amministrazione o di direzione dell'ente di revisione contabile del Paese terzo nonché i responsabili dell'incarico di entità di cui all'art. 34 c. 1 D.Lgs. 39/2010 sono in possesso dei requisiti di onorabilità attestati secondo le modalità stabilite nell'art. 7 DM MEF 1° settembre 2022 n. 174 . 

Fonte: DM MEF 1° settembre 2022 n. 174 

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