lunedì 14/11/2022 • 06:00
Il nuovo pacchetto di aiuti messo a punto dall'esecutivo conferma l'esenzione IMU per cinema e teatri anche in relazione alla seconda rata 2022 e introduce, a regime, l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di agevolazione a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi.
redazione Memento
Per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività. Sono esenti dall'imposta di bollo le domande presentate per la richiesta di contributi, aiuti o sovvenzioni, comunque denominati, a favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. Le due novità sono previste dal nuovo Decreto Aiuti quater, approvato dall'esecutivo lo scorso 10 novembre e in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco in cosa consistono nel dettaglio. Esenzione IMU per cinema e teatri Non dovranno versare la seconda rata IMU 2022, in scadenza il prossimo 16 dicembre, gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Le nuove disposizioni, infatti, recano una norma di interpretazione autentica dell'art. 78, cc. da 1 a 4, del Decreto Agosto (DL 104/2020), in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, andando a specificare che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili sopra citati (e previsti dal comma 1, lettera d, dell'art. 78 in commento). L'esenzione opera nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Esenzione bollo emergenziale È introdotta, a regime, l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità. La nuova ipotesi di esenzione è stata introdotta aggiungendo l'articolo 8-ter alla Tabella di cui all'allegato B DPR 642/72, concernente gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Fonte: Bozza DL Aiuti quater
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