Il procedimento di trasmigrazione attraverso il quale gli uffici del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) avrebbero dovuto verificare l'iscrizione delle ODV (Organizzazioni di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) è terminato il 7 novembre 2022. Da tale data, gli Enti iscritti automaticamente sono tenuti, entro 90 giorni dall'iscrizione, a depositare i bilanci 2021 e ad aggiornare le informazioni necessarie. L'iniziale termine era fissato al 20 agosto 2022 ma, in base al Decreto “Semplificazioni” (D.L. 73/2022), è stata, poi, disposta la proroga dello stesso al fine di garantire all'amministrazione pubblica ulteriore tempo per lo svolgimento degli opportuni controlli.
Il contesto di riferimento
Gli Enti del Terzo Settore (ETS) svolgono un ruolo cruciale nel promuovere e diffondere la socialità nel nostro Paese, fornendo preziosi servizi di interesse generale con importanti ricadute occupazionali. Tutto ciò instaura un clima di fiducia e crea capitale umano, elementi indispensabili per lo sviluppo sostenibile della società. L'Italia è, infatti, il Paese con la più rilevante economia “sociale” d'Europa: ne deriva l'importanza di riflettere sul valore aggiunto e sul ruolo che (anche) il Terzo Settore ricopre per l'attuazione del programma di azione globale per lo sviluppo sostenibile. In effetti, tale riflessione è stata operata anche dal nostro Legislatore: la “nuova” categoria dei cc.dd. “ETS” si colloca ormai nel panorama italiano grazie alla relativa riforma del Terzo Settore, messa in atto a seguito dell'emanazione della L. 106/2016. Tale legge delega ha portato il Governo ad emanare nel 2017 tre decreti attuativi, tra cui si annovera il Codice del Terzo Settore (CTS). La riforma in parola era “dovuta” da diverso tempo, considerato che il comparto risultava, da un lato, in forte espansione, dall'altro, caratterizzato da forte disomogeneità normativa. In questo contesto, il CTS rappresenta uno dei più importanti interventi legislativi italiani – peraltro non ancora completato – attraverso il quale si è cercato di armonizzare l'intera materia, ridisegnando essenzialmente il perimetro normativo degli Enti senza scopo di lucro. La piena operatività delle norme è dipesa, tra gli altri, anche dall'operatività del RUNTS, registro presso il quale si dovrebbero iscrivere gli Enti per potersi configurare, a tutti gli effetti, come “ETS”.
La trasmigrazione al RUNTS e la proproga del D.L. 73/2022
Il procedimento di migrazione automatico al RUNTS da parte delle ODV e delle APS iscritte nei precedenti registri regionali e provinciali ha avuto inizio il 23 novembre 2021. Entro il 21 febbraio 2022, le stesse Regioni e Province autonome dovevano comunicare al RUNTS, in via telematica, i dati, tra cui gli atti costitutivi e gli statuti dei menzionati ETS. Al termine della trasmigrazione dei dati, sarebbe partito un periodo di 180 giorni entro i quali sarebbe occorso verificare per ogni ETS la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione al RUNTS, nelle relative sezioni. Le procedure di controllo in parola avrebbero, dunque, dovuto terminare entro il 20 agosto 2022. Ciò premesso, l'intervenuto Decreto “Semplificazioni” ne ha disposto una proroga così da fornire alle amministrazioni pubbliche un supporto “temporale” che potesse favorire l'ultimazione dei controlli. Il nuovo termine, fissato nel 7 novembre 2022, produce diversi effetti. Ad esempio, con esso è scattato, per le ODV e le APS, il c.d. “silenzio-assenso” ai fini dell'iscrizione al RUNTS qualora queste non avessero ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte degli uffici di controllo. A decorrere da tale data, poi, le ODV e le APS, automaticamente iscritte, dovranno – entro 90 giorni – aggiornare le informazioni necessarie e depositare i propri bilanci redatti in relazione al periodo amministrativo 2021.
Regolarizzazione dei documenti e deposito dei bilanci 2021
Terminata la fase dei controlli, nel caso in cui i documenti fossero risultati conformi alle norme del CTS, gli uffici amministrativi del RUNTS avrebbero potuto iscrivere con provvedimento l'Ente, sia esso ODV o APS, nella relativa sezione. Nel caso, invece, di documentazione incompleta o non corretta, entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta dell'Ufficio, gli Enti avrebbero potuto presentare eventuali controdeduzioni e regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni. Come poc'anzi menzionato, invece, nel caso in cui gli uffici amministrativi del RUNTS non fossero intervenuti con alcun provvedimento entro il 7 novembre 2022 sarebbe scattato il c.d. “silenzio-assenso” con conseguente provvedimento di iscrizione immediata dell'Ente trasmigrato nella sezione del RUNTS, in base alla tipologia dei registri da cui provenivano.
In ogni caso, gli Enti hanno l'obbligo, entro 90 giorni dall'iscrizione, a far data dal 7 novembre 2022, di depositare i bilanci 2021 e di aggiornare le informazioni necessarie.
Infatti, poiché il bilancio 2021 contiene informazioni potenzialmente rilevanti ai fini della verifica della sussistenza di alcune condizioni poste dal CTS, ed in virtù dell'apporto significativo che il bilancio dovrebbe fornire nell'applicazione del principio di trasparenza, è necessario che tutte le ODV e le APS coinvolte in tali procedimenti effettuino il deposito del bilancio 2021, successivamente all'iscrizione al RUNTS. Nel caso in cui il competente ufficio amministrativo del RUNTS dovesse rilevarne il mancato deposito, questi potrà avviare il procedimento di cui all'art. 48 c. 4 D.Lgs 117/2017 (CTS), assegnando un termine, di carattere perentorio, entro il quale l'Ente dovrà provvedere all'adempimento in questione, trovandosi di fronte, in caso di mancato adempimento, alla cancellazione dal RUNTS. Inoltre, ai sensi dell'art. 48 c. 3 D.Lgs. 117/2017 (CTS), i rendiconti e i bilanci di cui agli art. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno. Circa l'adempimento in parola si era anche espressa la nota n. 5941/2022, la quale escludeva che gli Enti interessati dalla trasmigrazione potessero depositare il bilancio di esercizio entro la data del 30 giugno 2022, e ciò in considerazione del fatto che l'iscrizione al RUNTS, per tali organizzazioni, sarebbe occorsa solo al termine delle verifiche eseguite dai competenti uffici amministrativi del RUNTS, le quali presumibilmente si sarebbero concluse dopo tale menzionata data. La soluzione prospettata dal Ministero ha, dunque, previsto che gli Enti dovessero procedere al deposito del bilancio di esercizio 2021 entro 90 giorni dalla data di effettiva iscrizione al RUNTS. Ciò è, pertanto, valido anche per tutti quegli Enti che, a far data dal 7 novembre 2022, dovessero risultare automaticamente iscritti al RUNTS.
Conclusione
Alcune tipologie di ETS devono depositare presso il RUNTS e pubblicare sul proprio sito internet anche un c.d. “bilancio sociale”, tratto innovativo della riforma del Terzo Settore. Tale documento gioca, infatti, un ruolo fondamentale nell'aiutare a orientare le attività degli Enti verso una maggiore trasparenza, compliance e, quindi, accountability.
In breve, il bilancio sociale rappresenta lo strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio d'esercizio. Potendo, pertanto, essere visto come strumento di gestione, ma anche di comunicazione, risulta necessario al fine di rappresentare l'indirizzo strategico degli ETS, e il relativo deposito al RUNTS fa sì che ciò sia fattualmente fruibile da un ampio spettro di stakeholder e, ai fini, ad esso, imputati.