lunedì 14/11/2022 • 06:00
La Cassazione, con la sentenza n. 32900/2022, ha sancito un importante principio di diritto secondo cui, in caso di operazione erroneamente assoggettata a IVA, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata e fatturata poiché l’esercizio del diritto presuppone l’effettiva realizzazione di un’operazione assoggettabile a IVA nella misura dovuta.
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La fattispecie in controversia e le argomentazioni della Suprema Corte
La fattispecie in esame prende origine da alcuni controlli effettuati presso gli stabilimenti della società istante (che chiameremo per comodità espositiva A) che avrebbe posto in essere il seguente meccanismo artificioso: A, quale “utilizzatrice della frode”, individuava determinate presse industriali tra quelli di sua proprietà, già ammortizzate o difficilmente tracciabili, e, quindi, emetteva l'ordine di acquisto nei confronti di B (o di altre imprese, C-D), la quale si rendeva disponibile a cercare sul mercato di rifermento il bene con determinate caratteristiche.
A questo punto, A acquistava quel bene direttamente da B - venditore fittizio - oppure tramite una società di leasing (la quale, a sua volta, comprava lo stesso bene dal cedente fittizio), o, infine, da altra società di servizio (che agiva come intermediario), concedendo in pagamento cambiali che l'intermediario scontava per finanziare l'acquisto.
Allo stato dei fatti, però, non si verificava alcuna cessione di beni, nel senso civilistico del termine, poiché tutte le operazioni commerciali avevano come oggetto macchinari (presse industri
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