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sabato 12/11/2022 • 06:00

Fisco Prodotti monouso

Plastic Tax italiana e spagnola a confronto

Con Ley n. 7, la Spagna ha introdotto una propria Plastic Tax con l’obiettivo di favorire l’economia circolare e ridurre l’inquinamento da plastica monouso. Qui di seguito una breve panoramica della nuova imposta che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, anche in relazione alla Plastic Tax italiana.

di Federica Maria Bucci - Avvocato e Dottore di Ricerca

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables: aspetti generali

Nell'ambito della politica di contrasto all'inquinamento da plastica monouso di cui alla direttiva Single Use Plastic (Dir. 2019/904/UE), molti Stati, non solo Europei, stanno introducendo misure specifiche, anche di natura fiscale, per ridurre l'utilizzo di prodotti monouso in plastica. In particolare, infatti, negli ultimi anni si sta assistendo ad un incremento di imposte indirette che colpiscono l'utilizzo di plastica monouso, con la finalità di incentivare il riciclo e lo sviluppo di una economia circolare, come ad esempio l'imposta sui manufatti a singolo impiego introdotta dal legislatore italiano con la L. 160/2019 e che, salvo ulteriori rinvii, entrerà in vigore il 1° gennaio 2023 (c.d. Plastic Tax italiana).

Nell'ambito di tali misure, anche la Spagna ha fatto ricorso alla leva fiscale per incentivare le politiche di contrasto all'inquinamento da plastica monouso, introducendo una propria Plastic Tax (Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables).

Si tratta di un'imposta indiretta non armonizzata, assimilabile ad una accisa, che avrà ad oggetto i contenitori (“envases”) non riutilizzabili in plastica, anche vuoti, che hanno la funzione di contenere, proteggere, manipolare, distribuire e presentare merci, quando sono fabbricati, acquistati da altri Stati UE o importati per essere utilizzati sul mercato spagnolo, o ancora introdotti in tale mercato irregolarmente. Tale imposta diverrà esigibile:

  • in caso di fabbricazione, al momento della consegna all'acquirente;
  • in caso di acquisto intra-UE, nel momento in cui inizia la spedizione o il trasporto;
  • in caso di importazione, nel momento dell'immissione in libera pratica.

Tale imposta, anch'essa in vigore dal 1° gennaio 2023, è disciplinata dagli artt. da 67 a 83 Ley 7/2022 e, analogamente a quanto previsto in ambito italiano, prevede un'aliquota di 0,45Euro/kg da applicare al peso della plastica non riciclata presente nei contenitori oggetto d'imposta. Infatti, proprio nell'ottica di sviluppare un'economia circolare virtuosa, non è soggetta a tassazione la plastica riciclata presente nei contenitori non riutilizzabili, purché certificata da un ente accreditato (art. 77 c. 3 Ley 7/2022).

Ambito oggettivo di applicazione dell'imposta

Ricadono nell'ambito oggettivo di applicazione d'imposta:

  • i contenitori non riutilizzabili contenenti plastica, atti a contenere, progettare manipolare, distribuire e presentare la merce;
  • i prodotti semilavorati in plastica destinati alla fabbricazione dei contenitori non riutilizzabili, incluse le preformo o i fogli termoplastici;
  • i prodotti contenenti plastica che sono destinati a consentire la chiusura, la commercializzazione o la presentazione di contenitori non riutilizzabili.

Come chiarito dalla prassi (cfr. FAQ Ministero de Hacienda Y Funció n Publica), il concetto di contenitore (“envase”) è da interpretare in modo ampio. Vi rientrano, quindi, non solo i contenitori utilizzati per la vendita di merce (c.d. imballaggi primari), ma anche i contenitori collettivi (c.d. imballaggi secondari) e quelli per il trasporto (c.d. imballaggi terziari), a patto, però, che siano “non riutilizzabili”, ossia non ideati, progettati e/o commercializzati per effettuare più circuiti o rotazioni durante tutto il loro ciclo di vita, o per essere ricaricati o riutilizzati per lo stesso scopo per cui sono stati progettati.

Per espressa previsione legislativa, saranno oggetto di Plastic Tax anche i prodotti solo parzialmente realizzati con materiale plastico, assoggettando in questo caso ad imposta solo il peso della plastica non riciclata impiegata per la sua realizzazione.

Peraltro, nel caso in cui un semilavorato sia trasformato in un prodotto finito, quest'ultimo non sarà soggetto ad imposta se nel processo di trasformazione non risulti aggiunto ulteriore materiale plastico. E ciò anche qualora il semilavorato sia stato immesso nel mercato spagnolo tramite acquisto intra-UE o importazione (cfr. FAQ del Ministero de Hacienda Y Funció n Publica). Tale scelta normativa ha il pregio di ridurre al massimo i rischi di doppia tassazione e sembra porsi in linea con la volontà del legislatore spagnolo di semplificare il più possibile l'applicazione di questa imposta.

Ambito soggettivo di applicazione dell'imposta

Sono soggetti passivi della Plastic Tax spagnola:

  • il fabbricante nazionale;
  • l'acquirente intra-UE;
  • l'importatore.

In particolare, la disciplina spagnola, contrariamente a quella italiana, prevede che per i prodotti fabbricati e immessi sul mercato in Spagna, il soggetto passivo è solo l'operatore economico che appartiene al settore degli imballaggi in plastica, ossia colui che produce/fabbrica detti beni, inclusi i semilavorati che dovranno essere oggetto di successive operazioni per diventare contenitori. Restano, invece, fuori dall'ambito soggettivo di applicazione i fornitori o i clienti di tali soggetti. Anche in questo caso, la scelta del legislatore spagnolo semplifica la corretta individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta, con riflessi positivi anche in termini di efficienza ed efficacia della nuova imposta.

I soggetti passivi non stabiliti in Spagna saranno tenuti a nominare un rappresentante fiscale che dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti in materia di Plastic Tax. Tale soggetto dovrà essere nominato anteriormente all'effettuazione della prima operazione imponibile.

Esclusioni ed esenzioni dall'applicazione dell'imposta

Gli artt. 73 e 75 Ley 7/2022 disciplinano le esclusioni e le esenzioni dall'imposta. Esse possono dipendere da diversi fattori, come ad esempio:

  • da valutazioni politiche, come nel caso delle esenzioni che dipendono dall'utilizzo finaledei contenitori di plastica monouso(si vedano i contenitori destinati a medicinali, i contenitori destinati ad alimenti per usi medici speciali, i rotoli di plastica per la realizzazione di balle per instillato di foraggi, ecc.);
  • dal luogo del loro utilizzo/consumo, come il caso di contenitori destinati a mercati diversi da quello spagnolo;
  • dalla loro inidoneità sopravvenuta ad essere utilizzati.

Per poter godere delle esenzioni, peraltro, il legislatore ha inteso responsabilizzare il soggetto passivo, il quale dovrà ottenere una dichiarazione preventiva del proprio cliente nelle forme di cui all'art. 66 Ley 58/2002 con l'indicazione della destinazione dei prodotti e del diritto all'esenzione. In assenza di tale dichiarazione, il prodotto sarà soggetto ad imposta. Nel caso in cui poi la dichiarazione dovesse rivelarsi falsa, tenuto al pagamento della Plastic Tax sarà il dichiarante.

Obblighi di compliance

La Plastic Tax dovuta da fabbricanti e acquirenti intra-UE dovrà essere accertata e liquidata attraverso una dichiarazione trimestrale, salvo che tali soggetti non siano tenuti alla liquidazione dell'IVA su base mensile. In tale ultima ipotesi, infatti, anche la Plastic Tax sarà liquidata mensilmente. L'imposta dovuta in sede di importazione, invece, sarà accertata e liquidata con bolletta doganale.

I soggetti passivi, prima dell'effettuazione delle operazioni soggette ad imposizione, dovranno iscriversi presso un Albo apposito e dovranno adempiere a numerosi obblighi contabili e informativi, diversi a seconda che si tratti di fabbricanti, o di acquirenti intra-UE, nonché ad obblighi connessi alla fatturazione dei prodotti.

La violazione delle disposizioni in materia di Plastic Tax comporta l'applicazione numerose di sanzioni.

Infine, contrariamente a quanto previsto a livello italiano, la Spagna sembra aver introdotto un vero e proprio obbligo di rivalsa del fabbricante che pare coerente con la natura di “imposta di consumo” attribuibile alla Plastic Tax e che renderà più semplici anche le eventuali procedure di rimborso in caso di indebito.

Conclusioni

Come emerge da questa breve analisi, la Plastic Tax spagnola ha numerosi punti di contatto con quella italiana, la quale molto probabilmente, anche per ragioni temporali, è stata utilizzata come “matrice”. Infatti, l'imposta spagnola è, sia sotto il profilo sostanziale, che sotto quello formale, abbastanza sovrapponibile all'imposta italiana, seppur caratterizzata da notevoli semplificazioni applicative, nonché chiarimenti di prassi che favoriscono una corretta interpretazione delle norme.

Pertanto, a parere di chi scrive, si auspica che il legislatore italiano, prima del 1° gennaio 2023, possa prendere spunto dalla normativa e dalla prassi spagnola e modificare e/o integrare di conseguenza la disciplina attualmente esistente, anche solo in bozza (si pensi alla bozza di decreto attuativo presentato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il 18 febbraio 2020).

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