venerdì 11/11/2022 • 06:00
Via libera del Consiglio dei Ministri al testo del Decreto Aiuti quater. In arrivo conferme e novità a sostegno di imprese e famiglie: dalla proroga dei crediti d’imposta a sostegno delle spese energetiche delle imprese al potenziamento del bonus dipendenti fino a 3.000 euro, passando per il Superbonus al 90% dal 1° gennaio 2023.
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Importanti interventi del Governo sono contenuti nel DL Aiuti-quater in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In particolare, le novità si riferiscono a:
Tax credit energia e gas
Viene riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019: tale credito spetta pure in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle medesime imprese e dalle stesse autoconsumata nel mese di dicembre 2022.
Viene riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
Alle imprese diverse da quelle gasivore (di cui all'articolo 5 del DL n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34), è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
I credit tax energia e gas del DL Aiuti-Ter (mesi di ottobre e novembre) e del DL in commento (mese di dicembre) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale entro la data del 30 giugno 2023 e cedibili solamente per intero.
Accise e IVA carburanti
Il Governo conferma il taglio da 30,5 centesimi di euro alle accise per ogni litro di benzina o gasolio, nonché quello sul GPL, e per la prima volta è intervenuto anche sul metano auto, azzerandone l’accisa e riducendo l’IVA al 5%.
Successivamente le misure per ridurre il prezzo finale dei carburanti (benzina, diesel, gpl e, appunto, metano per autotrazione) sono state ulteriormente prorogate mese per mese fino al 18 novembre 2022: il DL in commento stabilisce un’ulteriore proroga che va dal 19 novembre al 31 dicembre 2022.
Per effetto delle modifiche introdotte i valori delle accise su benzina, diesel e GPL sono i seguenti:
Lo sconto di 0,25 euro + Iva sulle accise ha avuto il merito di riportare il costo finale di benzina e diesel costantemente sotto i 2 euro al litro, salvo sporadiche impennate dei prezzi.
Tetto all’utilizzo del contante
Secondo la norma attuale, il tetto dal primo gennaio avrebbe dovuto essere ridotto da euro 2.000 a euro 1.000: il DL in commento innalza tale soglia a euro 5.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Periodo temporale |
Limite pagamento contanti |
---|---|
1° gennaio 2002 - 25 dicembre 2002 |
10.329,14 euro |
26 dicembre 2002 - 29 aprile 2008 |
12.500 euro |
30 aprile 2008 - 24 giugno 2008 |
4.999,99 euro |
25 giugno 2008 - 30 maggio 2010 |
12.499,99 euro |
31 maggio 2010 - 30 agosto 2011 |
4.999,99 euro |
31 agosto 2011 - 5 dicembre 2011 |
2.499,99 euro |
6 dicembre 2011 - 31 dicembre 2015 |
999,99 euro |
1° gennaio 2016 - 30 giugno 2020 |
2,999,99 euro |
1° luglio 2020 - 31 dicembre 2022 |
1.999 euro |
Dal 1° gennaio 2023 (novità DL Aiuti quater) |
da 999,99 euro a 4.999,99 euro |
Vengono stanziati 80 milioni di euro per il 2023, destinati a contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate. I contributi sono in credito di imposta pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico (il registratore di cassa connesso a internet) acquistato.
Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione con modello F24: non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Superbonus
Ad oggi, secondo quanto previsto dal comma 8-bis, articolo 119 del DL n. 34/2020, il superbonus è previsto al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 per i lavori in condominio e negli edifici da 2 a 4 unità immobiliari, per poi scendere prima al 70 per cento e poi al 65 per cento.
Il decreto ha previsto l’anticipazione dell'aliquota ridota al 90% già a decorrere dal 1° gennaio 2023. Si va verso una duplice modifica: la prima sull'aliquota, che passa dal 110 al 90 per cento, la seconda sui beneficiari, secondo una rivisitazione selettiva con l’introduzione di limiti di reddito per l'accesso alle agevolazioni edilizie.
Nel dettaglio, la novella intende abbassare nel 2023 la percentuale dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico dal 110% al 90%. L'agevolazione viene confermata anche per gli immobili unifamiliari adibite ad abitazione principale ma con un limite di reddito (a 15mila euro) variabile in base ad una sorta di quoziente familiare.
Un limite di reddito, quello di 15.000 euro per l'accesso al superbonus, che sarebbe in ogni caso parametrato in base alla composizione del nucleo familiare: il quoziente familiare prevede che il reddito di riferimento sia calcolato dividendo la somma dei redditi complessivamente posseduti nell'anno precedente sia dal contribuente che dal nucleo familiare di riferimento, secondo i seguenti parametri:
Numero di parti |
|
---|---|
Contribuente |
1 |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente |
Si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a: |
|
Un familiare Due familiari Tre o più familiari |
Si aggiunge 0,5 Si aggiunge 1 Si aggiunge 2 |
Per le villette unifamiliari la scadenza del superbonus 110 per cento è fissata al 31 dicembre 2022, ma solo per chi entro lo scorso mese di settembre è riuscito a raggiungere almeno il 30 per cento dell'intervento programmato. Il Decreto proroga l'agevolazione fino al 31 marzo 2023 per i lavori già avviati, passando però dal 110 al 90 per cento.
Caro bollette
Viene prevista la possibilità per le aziende di chiedere la rateizzazione delle bollette di luce e gas. La misura è destinata alle "imprese residenti in Italia" e concede la possibilità di rateizzare gli importi "eccedenti l'importo medio contabilizzato" nell'intero 2021 per i consumi effettuati dal "primo ottobre 2022 al 31 marzo 2023" e fatturati entro il "31 dicembre 2023". La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non consecutive. È prevista la possibilità di ottenere la garanzia di Sace.
Detassazione premi aziendali fino a 3 mila euro
Sale da 600 a 3.000 euro la soglia dei premi detassati che le imprese potranno concedere ai dipendenti come 'fringe benefit' per pagare le bollette. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, non concorreranno dunque a formare il reddito imponibile nel nuovo limite di 3 mila euro.
Fonte: Bozza DL Aiuti quater
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