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venerdì 11/11/2022 • 06:00

Lavoro In busta paga

Gestione dell’esonero contributivo dopo i chiarimenti INPS

L'INPS ha fornito alcuni chiarimenti operativi sull'aumento dell'1,2% dell'esonero sulla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, previsto inizialmente per lo 0,80% dalla Legge di Bilancio 2022. L'integrazione relativa ai ratei della tredicesima mensilità è riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio a giugno 2022.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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Esonero e integrazione in corso d'anno Nel riepilogare il quadro normativo ricordiamo che la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto una misura temporanea che prevede la riduzione dello 0,80% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico dei lavoratori, con eccezione di quelli domestici. Tale riduzione è applicabile dal periodo di paga gennaio 2022 fino a quello di dicembre 2022, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda il valore di € 2.692, maggiorato del rateo di tredicesima. Con la circolare 22 marzo 2022, n. 43 l'Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'esonero in argomento illustrando le modalità di esposizione dei dati nel flusso UniEmens. Con il successivo Decreto “Aiuti bis” (art. 20 DL 115/2022) l'esonero in parola è stato ulteriormente incrementato dell'1,2% per raggiungere la misura totale del 2%. Tale disposizione trova applicazione per i periodi di paga compresi dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, compresa tredicesima e relativi ratei erogati nel medesimo intervallo temporale. Si pone ora la questione del recupero del beneficio sui ratei corrisposti nei periodi di paga precedenti. I chiarimenti INPS In rife...

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