giovedì 10/11/2022 • 02:30
L'Agenzia delle Entrate: sono stati ricompresi nel regime di esenzione anche i soggetti esteri privi di soggettività tributaria costituiti negli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni che svolgono l'attività di investitore istituzionale.
redazione Memento
In merito ai soggetti residenti all'estero e al tema delle minusvalenze e delle plusvalenze, l'Agenzia delle Entrate precisa che sono stati ricompresi nel regime di esenzione anche i soggetti esteri privi di soggettività tributaria costituiti negli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni che svolgono l'attività di investitore istituzionale. L'Agenzia delle Entrate ha fornito una Risposta ad un interpello posto da una società di cartolarizzazione in merito all'applicazione del regime di esenzione previsto dall'art.5 comma 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 per i soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 comma 1 D. Lgs. 1 aprile 1996, n. 239. Il Fisco ha ricordato che, sotto il profilo soggettivo, rientrano nel regime di esenzione dall'imposta sostituiva, in generale, i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nella cosiddetta white list, ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari. Con riferimento alla nozione di "investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria" tale nozione identifica gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i relativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi. Ai sensi della normativa, si considerano tali gli investitori istituzionali che non sono assoggettati direttamente alle imposte sui redditi nello Stato in cui sono costituiti. Tale condizione di non assoggettabilità potrebbe essere determinata da varie circostanze, quali, ad esempio, esenzioni accordate dalla normativa interna, imposizione per trasparenza in capo ai partecipanti all'ente o all'organizzazione, esclusione da imposizione tributaria. Secondo l'Agenzia rientrano nella definizione di "investitori istituzionali esteri", a titolo di esempio, le società di assicurazione, i fondi comuni di investimento, le SICAV, i fondi pensione, le società di gestione del risparmio, specificamente ricompresi tra gli investitori "qualificati". FONTE: Risp. AE 9 novembre 2022 n. 556
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