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giovedì 10/11/2022 • 06:00

Lavoro Licenziamento disciplinare

Giudizio di sussunzione, quando la fattispecie concreta si scontra con il CCNL

La Corte di Cassazione con sentenza del 28 ottobre 2022  n. 31908, torna a giudicare un caso connesso ad un licenziamento disciplinare, fondato sulla condotta di una lavoratrice che si collocherebbe in contrasto con le direttive aziendali e con le previsioni del CCNL applicato.

di Dario Ceccato - Consulente del lavoro - Ceccato Tormen & Partners

di Fabiola Giornetta - Consulente del lavoro - Ceccato & Tormen Partners

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  • Tempo di lettura 8 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione Nello specifico, con atto dell’aprile 2013, Poste Italiane licenziava una dipendente per ragioni disciplinari riconducibili, ad avviso del datore di lavoro, ai dettami del CCNL POSTE S.P.A. - ENTE POSTE ITALIANE (contratto collettivo per il personale dipendente del gruppo Poste Italiane S.p.a.) in materia di provvedimenti disciplinari (art 53 del CCNL) e codice disciplinare (art 54 del CCNL). In particolare il datore di lavoro poneva fine al rapporto senza preavviso, qualificando la condotta della lavoratrice come “connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi” (art 54 comma 6° lett. a)). Il caso risulta relativo ad un licenziamento disciplinare, fondato sulla condotta di una lavoratrice che si collocherebbe in contrasto con le direttive aziendali e con le previsioni del CCNL applicato. Nello specifico le motivazioni originariamente addotte ai fini del licenziamento da parte datoriale erano le seguenti: aver effettuato illecite movimentazioni sul conto di un utente e avere assistito all’apposizione di firme non autentiche, ossia in assenza del beneficiario del conto postale, da parte di V.S. (impiegata con funzioni direttive e superiore gerarchica della licenziata); avere illegittimamente aperto un libretto di risparmio, c...

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