Il 3 settembre 2012 le autorità tributarie lussemburghesi hanno adottano una decisione anticipata a favore della Fiat Chrysler Finance Europe (FFT), contenuta in una lettera in cui si afferma che per quanto riguarda la lettera del 14 marzo 2012, relativa alle attività di finanziamento infragruppo della FFT, si conferma che l'analisi dei prezzi di trasferimento è stata effettuata conformemente al principio di libera concorrenza. Il 21 ottobre 2015 la Commissione ha adottato la decisione controversa.
Le parti propongono un ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea diretto all'annullamento della decisione della Commissione. Con sentenza del 24 settembre 2019, il Tribunale ha respinto i ricorsi diretti all'annullamento della decisione della Commissione. A tal proposito, con le loro rispettive impugnazioni, la Fiat Chrysler Finance Europe (C‑885/19) e l'Irlanda (C‑898/19) chiedono l'annullamento della sentenza del Tribunale dell'Unione europea.
Con la sentenza dell'8 novembre 2022 (cause riunite C‑885/19 P e C‑898/19 P), la Corte di Giustizia ricorda che gli interventi degli Stati membri nei settori che non sono stati oggetto di armonizzazione nel diritto dell'Unione non sono esclusi dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE relative al controllo degli aiuti di Stato. Gli Stati membri devono quindi astenersi dall'adottare qualsiasi misura fiscale che possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno.
La qualificazione di una misura nazionale come aiuto di Stato richiede che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti:
deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali;
deve essere idoneo a incidere sugli scambi tra gli Stati membri;
deve concedere un vantaggio selettivo al suo beneficiario;
deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.
Ai fini della qualifica di una misura fiscale nazionale come selettiva, la Commissione deve individuare, in un primo tempo, il sistema di riferimento, ossia il regime fiscale normale applicabile nello Stato membro interessato, e dimostrare, in un secondo tempo, che la misura fiscale di cui trattasi deroga a tale sistema di riferimento, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da tale sistema, in una situazione materiale e giuridica comparabile.
La nozione di aiuto di Stato non riguarda tuttavia le misure che stabiliscono una differenziazione tra imprese che si trovano, in relazione all'obiettivo perseguito dal regime giuridico in questione, in una situazione materiale e giuridica comparabile, e pertanto a priori selettive, qualora lo Stato membro interessato riesca a dimostrare, in un terzo tempo, che tale differenziazione è giustificata, nel senso che essa deriva dalla natura o dalla struttura del sistema tributario in cui tali misure si inseriscono.
Al riguardo, la Corte di Giustizia ricorda che la determinazione dell'ambito di riferimento assume un'importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dato che l'esistenza di un vantaggio economico può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito normale. Pertanto, l'individuazione di tutte le imprese che si trovino in una situazione materiale e giuridica analoga dipende dalla definizione preliminare del regime giuridico alla luce del cui obiettivo deve, se del caso, essere esaminata la comparabilità della situazione materiale e giuridica, rispettivamente, delle imprese favorite dalla misura di cui trattasi e di quelle che non lo sono.
Occorre tuttavia precisare che la tecnica legislativa non può essere decisiva al fine di dimostrare la selettività di una misura fiscale, cosicché non è sempre necessario che essa abbia carattere derogatorio rispetto ad un regime fiscale comune o normale. Infatti, anche una misura formalmente non derogatoria e fondata su criteri aventi, di per sé stessi, carattere generale può essere selettiva, qualora essa operi, di fatto, una discriminazione tra società che si trovano in situazioni paragonabili alla luce dell'obiettivo perseguito dal regime tributario in questione. Ai fini della valutazione del carattere selettivo di una misura fiscale, è quindi necessario che il regime fiscale comune o il sistema di riferimento applicabile nello Stato membro interessato sia correttamente individuato nella decisione della Commissione ed esaminato dal giudice investito di una contestazione vertente su tale individuazione. Poiché la determinazione del sistema di riferimento è il punto di partenza dell'esame comparativo da effettuare nel contesto della valutazione della selettività, un errore commesso durante tale determinazione inficia necessariamente tutta l'analisi della condizione di selettività.
Pertanto, la Corte conclude che i punti della motivazione della sentenza impugnata attinenti all'esame del ragionamento svolto in via principale dalla Commissione, secondo cui la decisione anticipata di cui trattasi derogava al sistema generale dell'imposta sulle società vigente in Lussemburgo, sono viziati da un errore di diritto nella parte in cui il Tribunale ha convalidato l'approccio della Commissione consistente, in sostanza, nel non tener conto del principio di libera concorrenza, al fine di determinare se la decisione anticipata di cui trattasi conferisca un vantaggio selettivo al suo beneficiario.
Fonte: C.Giust. UE 8 novembre 2022 (cause riunite C‑885/19 P e C‑898/19 P)