mercoledì 09/11/2022 • 12:10
L’INPS, con Messaggio 8 novembre 2022 n. 4025, comunica il rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di congedo parentale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, nonché per le domande di congedo facoltativo del padre, a seguito delle novità introdotte dal Decreto “conciliazione vita-lavoro”.
redazione Memento
Con l'entrata in vigore, dal 13 agosto 2022, del Decreto “conciliazione vita-lavoro” (D.Lgs. 105/2022) attuativo alla Dir. UE 2019/1158/UE, al fine di conciliare l'attività lavorativa e la vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, nonché di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare, sono state introdotte numerose novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale. L'INPS, pertanto, con il Messaggio 8 novembre 2022 n. 4025, comunica il rilascio degli aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande di: congedo parentale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata; congedo facoltativo del padre. Congedo parentale: cosa sapere Secondo le precedenti indicazioni di prassi fornite dall'Istituto (Mess. INPS 4 agosto 2022 n. 3066; Circ. INPS 27 ottobre 2022 n. 122), nelle more degli aggiornamenti procedurali era comunque possibile fruire dei congedi parentali come modificati a seguito del Decreto “conciliazione vita-lavoro”, con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente. La regolarizzazione infatti, dove prevista, sarebbe avvenuta successivamente la fruizione, mediante presentazione della domanda telematica all'INPS. A seguito del completamento degli aggiornamenti procedurali, è ora possibile presentare domanda telematica di congedo parentale delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del settore privato e degli iscritti alla Gestione separata, post novità introdotte con il Decreto “conciliazione vita-lavoro”. Occorre, pertanto, fare una distinzione temporale: Periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l'8 novembre 2022 Periodi di astensione successivi all'8 novembre 2022 Le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della domanda stessa, purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 e l'8 novembre 2022 (rispettivamente, data di entrata in vigore del D.Lgs. 105/2022 e data del messaggio in commento) Per i periodi di congedo parentale successiviall'8 novembre 2022, le domande devono essere presentate (come di consueto) prima dell'inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso N.B. Si precisa che, per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell'aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda. Congedo facoltativo del padre: domanda per i giorni fruiti prima del 13 agosto Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre (art. 4, c. 24 lett. a), L. 92/2012), la procedura di domanda per i pagamenti diretti dell'indennità consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022. Nuovo update in vista L'INPS informa, infine, che con successivo messaggio sarà data comunicazione circa il rilascio delle implementazioni informatiche che interessano: il congedo parentale dei lavoratori autonomi; l'indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome; il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto. Fino ad allora, i lavoratori interessati potranno fruire delle relative tutele, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS. Fonte: Mess. INPS 8 novembre 2022 n. 4025
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